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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3386/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

In relazione all’anno 2004, a seguito del controllo automatizzato previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo somme connesse al tardivo versamento di ritenute alla fonte dichiarate dalla società contribuente; veniva quindi notificata una cartella comprensiva di interessi e sanzioni. La società impugnava la cartella nei confronti dell’Agenzia e dell’agente della riscossione, deducendo la mancata notifica della comunicazione di irregolarità. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 15 novembre 2010, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo non necessaria la comunicazione preventiva perché gli importi iscritti a ruolo corrispondevano a quanto dichiarato e non emergevano incertezze dichiarative. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l’omesso invio dell’avviso bonario, sostenendo che a ruolo erano state iscritte soltanto sanzioni e interessi e non imposte dichiarate e non versate; 2) erronea esclusione dell’obbligo di comunicazione, nonostante il controllo automatizzato avrebbe evidenziato dati discordanti dalla dichiarazione; 3) vizio di motivazione per omesso esame della questione relativa alla possibilità di pagare le sanzioni nella misura ridotta di un terzo a causa della mancata comunicazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: nel caso di tardivo versamento di somme dichiarate, interessi e sanzioni sono calcolabili direttamente in base alla legge e possono essere iscritti a ruolo senza previo avviso di accertamento o comunicazione di irregolarità; tale comunicazione è dovuta quando il controllo automatizzato rilevi un risultato diverso dalla dichiarazione o un’imposta o maggiore imposta, non per il mero omesso o tardivo versamento. Ha inoltre osservato che la stessa ricorrente aveva dedotto il tardivo versamento delle ritenute dichiarate e che l’iscrizione riguardava interessi e sanzioni, senza una difformità dichiarativa che imponesse la comunicazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché, escluso l’obbligo di comunicazione, la CTR non era tenuta a esaminare gli effetti della sua omissione, e comunque infondato: l’omissione costituisce una mera irregolarità e non impedisce, dopo la notifica della cartella, di pagare quanto dovuto con riduzione della sanzione. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.300, oltre spese prenotate a debito. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’agente della riscossione, rimasto intimato senza svolgere attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 36-bis, comma 2, lett. f), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Applicando tali principi al caso di specie ne deriva che, trattandosi di tardivo versamento da parte della società contribuente delle somme dichiarate come dovute (v. sentenza pag. 4; v. ricorso pag.6), l’Amministrazione finanziaria ha iscritto legittimamente a ruolo le somme dovute a titolo d’interessi e sanzioni, in base al calcolo al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e che non era tenuta all’obbligo preventivo di comunicazione invece necessario, a mente dell’art. 36 bis cl.P.R. n. 600 del 1973, laddove vi fossero state incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione, per i quali accorrevano i chiarimenti del contribuente.

    Nel controllo automatizzato dei versamenti, la comunicazione preventiva non è necessaria quando si recuperano interessi e sanzioni per il tardivo versamento di somme già dichiarate; è invece necessaria quando vi siano incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione che richiedano chiarimenti del contribuente.

  • art. 54-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 dei 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai contraili automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta ia notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2”.

    La comunicazione di irregolarità è dovuta se il controllo automatizzato evidenzia un risultato diverso dalla dichiarazione oppure un’imposta o maggiore imposta; non è prescritta per gli omessi o tardivi versamenti. La sua omissione è una mera irregolarità e non preclude il pagamento dopo la cartella con la riduzione della sanzione nei termini indicati dalla pronuncia.

  • art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Applicando tali principi al caso di specie ne deriva che, trattandosi di tardivo versamento da parte della società contribuente delle somme dichiarate come dovute (v. sentenza pag. 4; v. ricorso pag.6), l’Amministrazione finanziaria ha iscritto legittimamente a ruolo le somme dovute a titolo d’interessi e sanzioni, in base al calcolo al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e che non era tenuta all’obbligo preventivo di comunicazione invece necessario, a mente dell’art. 36 bis cl.P.R. n. 600 del 1973, laddove vi fossero state incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione, per i quali accorrevano i chiarimenti del contribuente.

    La sanzione per il tardivo versamento può essere calcolata secondo la misura prevista dalla legge e iscritta a ruolo insieme agli interessi senza un’attività discrezionale di accertamento né una preventiva comunicazione di irregolarità.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    In materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 dei 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai contraili automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta ia notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2”.

    Per gli omessi o tardivi versamenti la comunicazione di irregolarità non è prescritta e, secondo il principio richiamato dalla Corte, in tali ipotesi non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative prevista da questa disposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    E’ inammissibile perchè se in ipotesi di tardivo versamento non è previsto alcun obbligo di comunicazione dell’irregolarità, conseguentemente, i secondi giudici non erano tenuti ad esaminare gli effetti di tale omissione.

    Non è configurabile un omesso esame motivazionale su una questione che il giudice di merito non era tenuto ad affrontare, una volta escluso il presupposto giuridico dell’obbligo di comunicazione.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato, quando il contribuente ha dichiarato le somme dovute ma le ha versate tardivamente o non le ha versate, l’amministrazione può iscrivere a ruolo gli interessi maturati e le sanzioni previste dalla legge senza preventiva comunicazione di irregolarità, poiché il relativo calcolo non richiede un accertamento discrezionale.
  • La comunicazione di irregolarità è dovuta quando dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, oppure un’imposta o una maggiore imposta; non è invece prescritta per il mero omesso o tardivo versamento di somme dichiarate.
  • L’omissione della comunicazione di irregolarità, nei casi in cui non sia prescritta, costituisce una mera irregolarità e non preclude il pagamento dopo la notifica della cartella con la riduzione della sanzione nei termini indicati dalla decisione.
  • Se, escluso l’obbligo giuridico di comunicazione preventiva, la questione degli effetti della sua omissione non era rilevante per decidere, il giudice di merito non è tenuto a motivare su tale questione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi

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