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Sentenza

Sentenza n. 8742/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202303488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e di determinazione delle quote di payback per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti relativi alla certificazione del fatturato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Toscana che individuava le imprese fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018 e determinava le relative quote di payback. Ha dedotto, anche per illegittimità derivata dai decreti ministeriali presupposti, la violazione della disciplina sul payback e delle linee guida ministeriali, la violazione delle regole di partecipazione procedimentale e del contraddittorio, il difetto di motivazione, trasparenza e pubblicità, il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza, la contraddittorietà, lo sviamento, la disparità di trattamento, l’ingiustizia manifesta e la lesione del legittimo affidamento. Sono state inoltre prospettate violazioni dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, degli artt. 3, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost., dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché una questione interpretativa ai sensi dell’art. 267 TFUE. Con motivi aggiunti, proposti alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, è stata dedotta anche la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023. Nelle more, la ricorrente ha aderito al meccanismo transattivo previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, versando il 25 per cento delle somme originariamente dovute a titolo di payback.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva effettuato il pagamento ridotto previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025 e che la Regione aveva adottato un decreto attestante i pagamenti effettuati. Sebbene non risultassero perfezionati gli adempimenti comunicativi che la novella normativa pone a carico delle Regioni e delle Province autonome ai fini della formale cessazione della materia del contendere, il pagamento determinava comunque il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione. Il bene della vita conseguito dalla ricorrente, consistente nella definizione dell’obbligazione mediante pagamento di una somma ridotta, era infatti diverso da quello perseguito con il ricorso, diretto all’eliminazione degli atti di ripiano dal mondo giuridico. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015

    articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78

    Disciplina gli obblighi di ripiano posti a carico delle imprese fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento del tetto di spesa.

  • art. 8 d.l. 34/2023

    articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

    È richiamato quale fonte degli obblighi di pagamento relativi al meccanismo di payback.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modifiche con legge 8 agosto 2025, n. 118

    Prevede un meccanismo di definizione delle controversie relative al payback mediante pagamento di una quota ridotta dell’importo originariamente dovuto. Il pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, anche quando non siano stati completati gli adempimenti comunicativi regionali previsti dalla legge per la formale cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • L’adesione dell’impresa al meccanismo normativo di definizione agevolata delle obbligazioni di payback e il conseguente pagamento della quota ridotta fanno venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione degli atti di ripiano, poiché il bene della vita conseguito mediante la definizione dell’obbligazione è diverso dall’eliminazione degli atti impugnati.
  • Quando la legge subordina la formale cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte della Regione o della Provincia autonoma, dell’accertamento del pagamento, l’assenza di tale adempimento non impedisce necessariamente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, se il pagamento effettuato dimostra che l’interesse alla decisione è comunque venuto meno.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata in concreto, verificando se il comportamento successivo della parte abbia conseguito un’utilità incompatibile con quella perseguibile mediante la pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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