Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1165/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 423/2024 del Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro pubblicata il 23.05.2024 all'esito del procedimento RG n. 1241/2023.

Giustizia amministrativa202502785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 423/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici individuati nella pronuncia, condannando il Ministero a renderla disponibile. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la materiale corresponsione di quanto spettante al ricorrente a titolo di carta docente. Il ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora. Il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente alla liquidazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dalla normativa speciale sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato integralmente eseguito e che non sussistevano ostacoli normativi alla corresponsione di quanto dovuto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa applicabile. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CAP, sono state poste a carico del Ministero e attribuite ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato e di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, secondo il regime previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    pagamento in "conto sospeso"

    Prevede una modalità di pagamento utilizzabile, se necessario, dal commissario ad acta nell'attività sostitutiva di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., come modificato dall'art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    "dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza"

    La penalità di mora può decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e proseguire sino all'integrale pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente un giudicato e non abbia dimostrato l'integrale adempimento dell'obbligo posto a suo carico.
  • Quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'organo competente alla liquidazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la mancata corresponsione della prestazione dovuta può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine successivo in caso di inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.