Ordinanza n. 4276/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. MIC|MIC_DG-CA|01/08/2025|0032101-P del 1° agosto 2025, con cui il Ministero della cultura - Dipartimento per le attività culturali - Direzione generale Cinema e audiovisivo ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela promossa dalla ricorrente in relazione al decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734 del 14 luglio 2025, con cui il Ministero della cultura - Dipartimento per le attività culturali - Direzione generale Cinema e audiovisivo ha disposto il rigetto e la revoca dei crediti d’imposta da riconoscere e già riconosciuti in favore della società Sipario Movies s.p.a.; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, con particolare ma non esclusivo riferimento al decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734 del 14 luglio 2025 e al parere dell’Avvocatura generale dello Stato, di estremi e data sconosciuti, mai comunicato alla ricorrente, e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sipario Movies s.p.a. in amministrazione giudiziaria il 29 dicembre 2025: del provvedimento prot. n. MIC|MIC_DG-CA|20/10/2025|0042920-P del 20 ottobre 2025, notificato il 21 ottobre 2025, con cui il Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale Cinema e audiovisivo ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 19 settembre 2025 in relazione al decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734 del 14 luglio 2025, con cui il Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale Cinema e audiovisivo aveva disposto il rigetto e la revoca dei crediti d’imposta da riconoscere e già riconosciuti in favore della società Sipario Movies s.p.a.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sipario Movies s.p.a. in amministrazione giudiziaria il 7 marzo 2026: - del provvedimento prot. n. DG-CA/13/01/2026/DECRETO 20 del 13 gennaio 2026, con cui il Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale Cinema e audiovisivo ha disposto l’esclusione della società Sipario Movies s.p.a. dalla possibilità di richiedere e ottenere per cinque anni i crediti d’imposta e i contributi previsti dalla L. 220/2016; - nonché, alla luce delle sopravvenienze istruttorie costituite dalla relazione finale dell’amministratore giudiziario (AG), prof. dott. Paolo Bastia, avente data 15 dicembre 2025, del provvedimento presupposto già impugnato con il ricorso principale, decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734 del 14 luglio 2025, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, ivi inclusi i provvedimenti di rigetto delle istanze di autotutela; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sipario Movies s.p.a. in amministrazione giudiziaria il 9 luglio 2026; - del provvedimento prot. n. 25150 del 22 maggio 2026 del Ministero della cultura (MIC), denominato “Recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione – legge 14 novembre 2016, n. 220 – società Sipario Movies s.r.l.”, con il quale si invita la Società a procedere al versamento delle somme dovute a titolo di restituzione dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione, degli interessi e delle sanzioni, complessivamente ammontanti ad € 24.219.459,21.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di recupero di crediti d’imposta cinematografici indebitamente utilizzati in compensazione, per complessivi 24.219.459,21 euro, consequenziale al decreto ministeriale di rigetto e revoca dei crediti d’imposta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto con cui il Ministero della cultura aveva disposto il rigetto e la revoca dei crediti d’imposta da riconoscere e già riconosciuti, i successivi dinieghi di annullamento in autotutela, l’esclusione per cinque anni dalla possibilità di richiedere e ottenere crediti d’imposta e contributi previsti dalla legge n. 220/2016 e, infine, il provvedimento di recupero delle somme asseritamente indebitamente utilizzate in compensazione, oltre a interessi e sanzioni. In sede cautelare la ricorrente ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile, indicato nell’immediato dissesto finanziario della società. Il TAR ha rilevato che la questione dell’eventuale difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti relativi al provvedimento di recupero poteva essere lasciata impregiudicata ai fini della decisione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti del 9 luglio 2026. Pur prescindendo dall’eventuale difetto di giurisdizione relativo alla controversia sul provvedimento di recupero, il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora: l’avvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società esclude, secondo l’ordinanza, che nelle more del giudizio possa verificarsi il pregiudizio grave e irreparabile prospettato come immediato dissesto finanziario. Il TAR non ha definito il merito delle impugnazioni né la questione di giurisdizione. Ha differito l’udienza pubblica già fissata al 6 ottobre 2026 e ha fissato per la trattazione congiunta del ricorso introduttivo e dei tre atti di motivi aggiunti l’udienza del 22 dicembre 2026, nel rispetto dei termini processuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale.
art. 46 c.p.a.
termini previsti dagli artt. 46 e 71 c.p.a.
Il termine è richiamato quale parametro per assicurare la trattazione congiunta nel rispetto dei termini processuali.
art. 71 c.p.a.
termini previsti dagli artt. 46 e 71 c.p.a.
Il termine è richiamato quale parametro per la fissazione dell’udienza pubblica nel rispetto delle scansioni processuali.
legge 14 novembre 2016, n. 220
crediti d’imposta e contributi previsti dalla L. 220/2016
È indicata come fonte dei crediti d’imposta e dei contributi oggetto dei provvedimenti ministeriali impugnati.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare, l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente può escludere il periculum in mora quando il pregiudizio allegato consista nell’immediato dissesto finanziario, poiché tale situazione risulta già formalmente verificata e non integra, nelle more del giudizio, un ulteriore pregiudizio grave e irreparabile nei termini prospettati.
- Il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora senza definire previamente una questione di eventuale difetto di giurisdizione relativa agli atti impugnati con motivi aggiunti, quando tale questione non è necessaria per la decisione cautelare.
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