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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10338/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 28/09/2020 che aveva in gran parte confermato le condanne di primo grado: Cofano e Conversano erano ritenuti concorrenti nell'acquisizione e messa al sicuro di 1.200 kg di marijuana importata dall'Albania (capo 1); Vergaro era accusato dell'acquisto di 100 g di marijuana per cessione (capo 9) e del concorso nella vendita di 2 kg a terzi (capo 10). Cofano e Conversano deducono, tra l'altro, nullità per mancato esame dell'istanza di differimento del difensore inviata via PEC e per mancata nomina di difensore d'ufficio, vizio di motivazione sulla qualificazione del loro ruolo (favoriggamento vs concorso), omissione nella valutazione delle attenuanti generiche, esclusione della recidiva e sproporzione della pena. Vergaro lamenta carenza probatoria, possibile derubricazione per lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) o al più ruolo di favoreggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo dei ricorrenti Cofano e Conversano: è stata accertata la presentazione via PEC dell'istanza di differimento quattro giorni prima dell'udienza e la Corte d'appello non l'ha nemmeno presa in considerazione né ha nominato un difensore d'ufficio, procedendo poi alla lettura del dispositivo senza aver raccolto le conclusioni. Questo ha determinato la nullità della sentenza impugnata rispetto alle posizioni di Cofano e Conversano; la sentenza è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio alla Sezione promiscua della Corte d'appello di Lecce. Il ricorso di Vergaro è dichiarato inammissibile per genericità e per difetto di individuazione del vizio in epigrafe e per eccessiva rimessione alla valutazione del merito probatorio; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Obbligo/possibilità per il giudice di nominare difensore d'ufficio quando quello di fiducia è assente; la mancata nomina è elemento di nullità ove impedisca il contraddittorio

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede che l'impedimento del difensore debba essere prontamente comunicato; la Corte ha ritenuto che la PEC sia forma ammissibile per tale comunicazione dato il richiamo all'elemento "prontamente comunicato" senza specificazione della forma

  • art. 24, comma 4, legge 176/2020 (conversione D.L. 137/2020)

    Norma successiva che ha formalmente riconosciuto la possibilità di presentare istanze per via telematica; la Corte ha dato rilievo alla presentazione via PEC anche prima della norma formale, in ragione delle esigenze difensive e dell'emergenza sanitaria

  • D.L. 30 luglio 2020, n. 83

    Proroga dello stato d'emergenza alla data rilevante; utilizzato dalla Corte per motivare la ragionevolezza dell'uso della PEC e delle cautele sanitarie nella comunicazione processuale

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Prevede la derubricazione in ipotesi di lieve entità per specifiche quantità di droga; la sua applicabilità richiede valutazione puntuale del fatto e degli elementi probatori

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; la mancata esplicitazione del vizio denunciato rende il ricorso inammissibile

  • art. 581, cod. proc. pen.

    Richiede che l'impugnazione sia adeguatamente definita in epigrafe per individuare l'oggetto del ricorso; la sua inosservanza contribuisce all'inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiama i criteri per l'imposizione di sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili; qui la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave ma ha comunque disposto una somma equitativa a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La comunicazione del legittimo impedimento del difensore può essere trasmessa tramite PEC e deve essere esaminata dal giudice; l'omesso esame può determinare la nullità del provvedimento che ne segue.
  • Se il difensore di fiducia è assente e il giudice non provvede a nominare un difensore d'ufficio, l'udienza può essere affetta da vizio procedurale lesivo del diritto di difesa.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e collegati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; argomentazioni meramente assertive o di rimessione al libero convincimento del giudice del merito sono inammissibili.
  • Le questioni di valutazione del merito probatorio non possono essere riaperte in sede di legittimità con argomentazioni alternative non fondate su errori formali o di diritto chiaramente individuati.
  • La derubricazione per "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 richiede una specifica e documentata valutazione delle quantità e delle circostanze e non può essere dedotta genericamente in cassazione.
  • La Corte può condannare al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili quando ricorrono le condizioni previste dalla giurisprudenza costituzionale; l'ammontare può essere calibrato in ragione della gravità dell'inammissibilità.

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