Sentenza n. 491/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento 1) della comunicazione inviata da AVEPA del 30.03.2022, prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto “PSC Veneto – Sezione Speciale, Area Tematica “Competitività imprese”. Misure ex FESR (Asse 3, Azioni 3.1.1 e 3.3.1). Bando per l'erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare” - DGR n. 1510 del 2 novembre 2021. Domanda di sostegno ID -OMISSIS-. Comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.”; 2) della comunicazione inviata da AVEPA del 07.06.2022, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “-OMISSIS- -OMISSIS- – Sezione Speciale, Area Tematica “Competitività imprese”. Misure ex FESR (Asse 3, Azioni 3.1.1 e 3.3.1). “Bando per l'erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare” - DGR n. 1510 del 2 novembre 2021. Domanda di sostegno ID -OMISSIS-. Riscontro a Vs. comunicazione prot. -OMISSIS- del 08.04.2022”; 3) di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'attribuzione del punteggio di priorità previsto dal bando regionale e conseguente collocazione della domanda tra quelle ammissibili ma non finanziabili
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione di preavviso di rigetto del 30 marzo 2022 e la successiva determinazione del 7 giugno 2022, con cui AVEPA non ha riconosciuto il punteggio di priorità previsto dal criterio A del bando approvato con DGR n. 1510 del 2 novembre 2021, relativo a dichiarazioni dei fornitori sulla rispondenza dei beni ai processi di Transizione 4.0. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per la divergenza tra i motivi ostativi indicati nel preavviso, fondati sulla mancata presentazione della documentazione, e la motivazione finale, fondata invece sull'assenza di sottoscrizione delle dichiarazioni; 2) violazione dell'art. 21, comma 1, del bando ed eccesso di potere, per l'introduzione di requisiti formali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lex specialis e per travisamento dei fatti; 3) eccesso di potere per disparità di trattamento. La società ha inoltre chiesto, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente, pari all'importo del contributo richiesto. Nel procedimento partecipativo la ricorrente aveva sostenuto di avere già depositato le dichiarazioni con la domanda e le aveva comunque riprodotte in forma sottoscritta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo, assorbendo gli altri profili di censura. Il preavviso di rigetto contestava l'assenza della documentazione necessaria, mentre il provvedimento finale riconosceva che la documentazione era stata depositata, ma negava il punteggio perché le dichiarazioni erano prive di sottoscrizione. Tale passaggio non costituisce una mera specificazione del motivo originario, bensì un mutamento del presupposto fattuale e del paradigma valutativo: la mancanza del documento avrebbe richiesto la dimostrazione del suo deposito o la sua produzione, mentre il difetto di sottoscrizione avrebbe consentito di discutere la rilevanza del requisito rispetto alla lex specialis e la sua eventuale sanabilità. L'amministrazione avrebbe pertanto dovuto rinnovare il contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. L'annullamento comporta la regressione del procedimento alla fase precedente alla manifestazione del vizio e l'obbligo di riedizione del potere. La domanda risarcitoria è stata respinta allo stato, poiché soltanto dopo la nuova determinazione e la verifica della posizione in graduatoria sarà possibile accertare l'eventuale ingiustizia del danno, la colpa dell'amministrazione e il nesso causale; non è ancora certa l'utilità finale conseguibile dalla ricorrente. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il preavviso di rigetto deve assicurare un effettivo contraddittorio e circoscrivere l'oggetto della motivazione finale. L'amministrazione non può fondare il provvedimento conclusivo su ragioni ostative nuove e non riconducibili, neppure per specificazione, a quelle comunicate; in tal caso deve rinnovare l'interlocuzione procedimentale.
art. 21, comma 1, del bando approvato con DGR n. 1510 del 2 novembre 2021
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione del bando è stata dedotta dalla ricorrente in relazione ai requisiti documentali per il riconoscimento del punteggio di priorità, ma il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo accolto il ricorso per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.
art. 30 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il testo richiama i presupposti dell'illecito aquiliano dell'amministrazione, identificati nell'ingiustizia del danno, nella colpa dell'amministrazione e nel nesso causale; la loro verifica è stata rinviata all'esito della riedizione del potere.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto deve porre l'interessato nella condizione di conoscere e contestare effettivamente le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza; tali ragioni circoscrivono l'oggetto della motivazione del provvedimento finale.
- L'amministrazione può precisare o puntualizzare le ragioni indicate nel preavviso di rigetto, ma non può sostituire il motivo originario con una ragione ostativa fondata su un diverso presupposto di fatto o su un differente paradigma valutativo senza rinnovare il contraddittorio procedimentale.
- La contestazione della mancanza di un documento e quella relativa a un vizio formale del documento depositato, quale l'assenza di sottoscrizione, costituiscono ragioni ostative diverse: la seconda non è una mera specificazione della prima quando presuppone che il documento esista.
- L'annullamento di un provvedimento per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 comporta, di regola, la regressione del procedimento alla fase precedente al vizio e la riedizione del potere amministrativo.
- Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo non può essere riconosciuto prima della riedizione del potere quando l'utilità finale del privato non sia ancora certa; l'accertamento dell'ingiustizia del danno, della colpa amministrativa e del nesso causale resta subordinato alla nuova determinazione amministrativa e alla concreta posizione dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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