Cassazione Penale, Sentenza n. 35596/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto incidente di esecuzione volto a ottenere la declaratoria di non esecutività di una sentenza di condanna del 13/10/2014 (irrevocabile 08/06/2015), lamentando irregolarità nella notifica dell'estratto contumaciale. Sosteneva che, all'atto dell'identificazione dell'8/2/2012, aveva dichiarato di essere residente presso il campo nomadi di Altopascio (LU) e che tale indicazione avrebbe dovuto valere come dichiarazione/elezione di domicilio; perciò la notifica avrebbe dovuto essere tentata in quel luogo prima di essere eseguita al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza perché dai verbali risultava che la ricorrente, pur avendo indicato una residenza generica al campo nomadi, aveva espressamente rifiutato di dichiarare o eleggere domicilio quando invitata a farlo; la giurisprudenza consolidata richiede invece una manifestazione di volontà non equivoca e la comunicazione formale prevista dall'art. 162 c.p.p. (dichiarazione a verbale o per iscritto con forme previste). Perciò il giudice dell'esecuzione ha potuto adottare il decreto de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. (ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge) senza instaurare il contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 660, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato solo per indicare la natura del decreto emesso dal Tribunale come giudice dell'esecuzione; non è il centro della motivazione sul punto del contraddittorio o della manifesta infondatezza.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
"manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge"
Consente al giudice dell'esecuzione di pronunciare un decreto de plano, senza contraddittorio, quando l'istanza è manifestamente infondata per la mancanza di requisiti di legge non implicanti valutazioni discrezionali. La Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio perché l'assenza della dichiarazione/elevazione di domicilio è un vizio rilevabile ictu oculi.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità, nelle ipotesi previste, di notificare al difensore quando l'imputato non ha fornito domicilio o l'indicazione è insufficiente. La ricorrente invocava questa norma a favore della nullità della notifica al difensore, ma la Corte ha osservato che la norma presuppone che non sia stata validamente eletta/indicata una sede per la notifica.
art. 162, cod. proc. pen.
"i domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sonn comuinicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore"
Stabilisce la forma richiesta per la comunicazione della dichiarazione o elezione di domicilio: deve essere formale (a verbale o con strumenti certificati). La Corte ne ha dedotto che la semplice indicazione della residenza non è sufficiente per ritenere valida la dichiarazione/elevazione di domicilio.
art. 157, cod. proc. pen.
Riferimento alle modalità e ai luoghi rilevanti per la scelta del domicilio; la Corte richiama che la scelta deve essere consapevole e riferita ai luoghi indicati dall'articolo.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'effetto che alla declaratoria di inammissibilità segue l'onere delle spese e il versamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma per condannare la ricorrente a pagare 3.000,00 euro.
Giurisprudenza citata (più decisioni della Corte di Cassazione e Sezioni Unite)
"Ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una manifesta evidenza di volontà..."
La Corte ha richiamato costante orientamento secondo cui la dichiarazione/elevazione di domicilio deve essere un atto non equivoco, con consapevolezza degli effetti processuali; senza ciò la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, non è viziata se l'imputato ha rifiutato o non ha formalmente eletto domicilio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può decidere de plano e senza contraddittorio ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ma solo quando l'istanza è manifestamente infondata per difetto di condizioni di legge non implicanti valutazioni discrezionali.
- La semplice indicazione della residenza non equivale a una valida dichiarazione o elezione di domicilio: è richiesta una manifestazione di volontà non equivoca e la comunicazione formale prevista dall'art. 162 c.p.p.
- Se l'imputato rifiuta espressamente di dichiarare o eleggere domicilio, la notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, non è automaticamente nulla; l'assenza di elezione legittima il ricorso alla notifica al difensore quando la comunicazione formale del domicilio manca o è inidonea.
- Le nullità derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore, quando obbligatoria, sono nullità assolute; tuttavia la loro sussistenza va accertata concretamente: non ogni vizio formale produce automaticamente l'annullamento se il vizio non è integrato dai fatti (es. rifiuto di eleggere domicilio).
- Nelle ipotesi di incidente di esecuzione, per evitare decadenze e rigetti per manifesta infondatezza, è opportuno che la parte produca prove documentali della elezione/dichiarazione di domicilio (verbali, raccomandate, notifiche) e, in caso di residenza in luoghi generici (es. 'campo nomadi'), fornisca l'indirizzo preciso e la prova di ciò che è stato comunicato all'autorità procedente.
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