Ordinanza n. 1509/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 1013 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 744 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti; entrambe le sentenze aventi ad oggetto: 1) l’ordinanza n. 3 del 27.02.2020 del Comune di Palombara Sabina, con la quale viene irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 20.000,00 per non avere ottemperato all'ordine di demolizione – n. 77 del 07.12.1992 e n. 28 del 16.02.1993 - di un impianto trasmittente sito in località Monte Gennaro; 2) la determinazione dirigenziale n. 27 del 27.02.2020 del Comune di Palombara Sabina, con la quale si accerta l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 77 del 07.12.1992 e n. 28 del 16.02.1993; 3) il verbale di accertamento di inadempienza all'ingiunzione di demolizione del 12.02.2020 prot. 4507 a firma della Polizia Locale del Comune di Palombara Sabina, non notificato e conosciuto a seguito della notifica della determinazione dirigenziale n. 27 del 27.02.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Lazio che avevano respinto i ricorsi contro la sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a ordini di demolizione, l’accertamento dell’inottemperanza e il verbale della Polizia Locale
Esito
La controversia
Sono stati proposti due appelli, successivamente riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, contro sentenze del TAR Lazio relative ai medesimi ordini di demolizione e alle stesse opere abusive, consistenti in un impianto trasmittente sito in località Monte Gennaro. Gli appellanti hanno dedotto error in iudicando, erronea rappresentazione dei fatti, difetto di istruttoria, travisamento, erronea applicazione e interpretazione della normativa, manifesta ingiustizia e carenza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado, riproponendo anche le censure formulate in primo grado. È stata inoltre prospettata la sospensione del giudizio in relazione alla pendenza di un procedimento penale e alla possibile proposizione di una querela di falso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli. Ha dichiarato tardive le memorie di replica depositate oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, poiché, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73, comma 1, c.p.a. e dell’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., il deposito telematico effettuato dopo tale orario nell’ultimo giorno utile si considera eseguito il giorno successivo. Ha escluso la sospensione necessaria per la pendenza del procedimento penale, non essendo tale pendenza prevista tra le cause di sospensione necessaria del giudizio amministrativo. Ha inoltre ritenuto non sufficiente la mera prospettazione di una querela di falso: la sospensione presuppone la pregiudizialità del documento, la non manifesta infondatezza della querela e l’assenza di un intento dilatorio. Riservata ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio decisivo sull’avvenuta demolizione del traliccio e delle opere contestate e, in caso positivo, sulla relativa epoca. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al dirigente della Direzione regionale competente della Regione Lazio, con facoltà di delega. La verificazione dovrà svolgersi entro il 20 luglio 2026 e la relazione dovrà essere depositata entro il 30 settembre 2026. È stato posto provvisoriamente a carico solidale degli appellanti un anticipo di 2.000 euro sul compenso del verificatore. La discussione del merito è stata fissata al 10 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
deposito effettuato l’ultimo giorno utile oltre le ore 12
Il deposito telematico è possibile fino alle ore 24, ma quello effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile si considera eseguito il giorno successivo e, quindi, tardivo.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
deposito con il processo amministrativo telematico
Concorre a disciplinare l’orario utile per il deposito telematico degli atti processuali.
art. 8, comma 2, c.p.a.
La pendenza di un procedimento penale, anche relativo ai medesimi fatti, non costituisce causa di sospensione necessaria del giudizio amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire elementi tecnici e fattuali necessari alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento penale relativo ai medesimi fatti oggetto del giudizio amministrativo non determina, di per sé, la sospensione necessaria del processo amministrativo.
- La mera prospettazione della proposizione di una querela di falso non impone automaticamente la sospensione del giudizio amministrativo; occorre verificare la pregiudizialità del documento, la non manifesta infondatezza della querela e l’assenza di un intento dilatorio.
- Nel processo amministrativo telematico, il deposito effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile per il deposito delle memorie si considera eseguito il giorno successivo ed è tardivo.
- Quando la decisione dipende dall’accertamento dell’avvenuta demolizione di un manufatto e della relativa epoca, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., riservando la decisione sulle questioni di rito e di merito all’esito dell’incombente istruttorio.
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