Cassazione Penale, Ordinanza n. 00723/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso non si confrontava con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata sulla inammissibilità dell'istanza perché meramente reiterativa di domande già respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto istanza volta alla sostituzione dell'ergastolo con la reclusione nella misura di anni trenta. L'istanza era già stata in precedenza respinta più volte e il giudice dell'esecuzione l'ha dichiarata inammissibile perché meramente reiterativa. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha riproposto la questione nel merito, senza però confrontarsi con il rilievo preclusivo posto a base dell'ordinanza impugnata, ossia la natura reiterativa della domanda già respinta in precedenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura specificamente la ragione decisiva posta a fondamento del provvedimento impugnato.
- La mera riproposizione nel merito di una questione già respinta in precedenza non è idonea a superare il rilievo preclusivo della reiterazione dell'istanza.
- In sede di legittimità è necessario confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la sua totale mancata considerazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00632/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00660/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00661/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00662/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00663/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00664/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →