Cassazione Penale, Ordinanza n. 21570/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato/inammissibile nei termini desumibili dal testo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la possibilità di rilevare la prescrizione del reato, poiché il ricorso non consentiva una valida instaurazione del rapporto processuale di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dal testo emerge un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello di Lecce. Il ricorrente lamentava, con un primo motivo, che il provvedimento impugnato non avesse adeguatamente argomentato, in modo logico e congruo, la sussistenza del requisito della "presenza" nei fatti contestati. Un secondo motivo appare diretto a dedurre la prescrizione del reato, sostenendo che il giudice dovesse rilevarla. La Corte ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la prescrizione non era rilevabile in presenza di un ricorso non validamente instaurato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale.
Corte cost. n. 186/2000
senza versare in colpa (Corte cost. n. 186/2000)
la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non può essere applicata quando la parte non sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una doglianza generica o non adeguatamente argomentata sulla motivazione della sentenza impugnata è manifestamente infondata se non individua in modo specifico le carenze logiche o giuridiche del provvedimento.
- La prescrizione del reato non può essere rilevata quando il ricorso non sia validamente instaurato, poiché manca una corretta pendenza del rapporto processuale di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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