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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24263/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che aveva definito il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p., previo accordo sulla pena di tredici anni e dieci mesi di reclusione e rinuncia ai motivi attinenti al giudizio di responsabilità. La difesa ha censurato l'asserita incongruità del percorso motivazionale della corte territoriale, in particolare in relazione ai criteri di determinazione della pena concordata. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in presenza di una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della commisurazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. È stata inoltre richiamata la regola per cui, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri intermedi di calcolo della pena, potendo il giudice controllare soltanto la congruità della pena finale concordata, senza rilevanza di eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità e de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. in relazione all'art. 591, comma 2, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. Ha inoltre disposto la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 3.144,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; il ricorso contro la sentenza resa in tale forma è ammissibile solo per specifici vizi e non per censure su motivi rinunciati o sulla mera quantificazione della pena, salvo illegalità della sanzione

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro sentenza emessa a seguito di concordato in appello, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con provvedimento de plano, senza formalità

  • art. 591, comma 2, c.p.p.

    è richiamato quale base normativa per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riesaminare i motivi ai quali l'imputato ha rinunciato con l'accordo processuale.
  • Sono ammissibili solo le doglianze che investono la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono deducibili in cassazione soltanto se la sanzione finale sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono invece sindacabili errori di calcolo intermedi o la mera incongruità del percorso motivazionale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. può essere pronunciata de plano quando ne ricorrano i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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