Cassazione Penale, Ordinanza n. 24263/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che aveva definito il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p., previo accordo sulla pena di tredici anni e dieci mesi di reclusione e rinuncia ai motivi attinenti al giudizio di responsabilità. La difesa ha censurato l'asserita incongruità del percorso motivazionale della corte territoriale, in particolare in relazione ai criteri di determinazione della pena concordata. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in presenza di una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della commisurazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. È stata inoltre richiamata la regola per cui, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri intermedi di calcolo della pena, potendo il giudice controllare soltanto la congruità della pena finale concordata, senza rilevanza di eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità e de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. in relazione all'art. 591, comma 2, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. Ha inoltre disposto la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 3.144,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; il ricorso contro la sentenza resa in tale forma è ammissibile solo per specifici vizi e non per censure su motivi rinunciati o sulla mera quantificazione della pena, salvo illegalità della sanzione
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro sentenza emessa a seguito di concordato in appello, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con provvedimento de plano, senza formalità
art. 591, comma 2, c.p.p.
è richiamato quale base normativa per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riesaminare i motivi ai quali l'imputato ha rinunciato con l'accordo processuale.
- Sono ammissibili solo le doglianze che investono la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Le censure sulla determinazione della pena sono deducibili in cassazione soltanto se la sanzione finale sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono invece sindacabili errori di calcolo intermedi o la mera incongruità del percorso motivazionale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. può essere pronunciata de plano quando ne ricorrano i presupposti processuali.
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