Sentenza n. 968/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del verbale di gara n. 10 del 26 novembre 2025, con cui la commissione tecnica ha dichiarato non conforme il prodotto offerto dalla ricorrente in ragione della non corrispondenza tra il codice del prodotto indicato nella scheda tecnica (000000000057768022) e quello riportato nel documento “ulteriori elementi di offerta” (248); b) della deliberazione dell’ARNAS n. 1233 del 2 dicembre 2025, con cui è stato approvato il verbale, è stata annullata la precedente deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025 ed è stato aggiudicato il lotto 17 alla controinteressata; c) per quanto di ragione, del verbale n. 7 del 3 ottobre 2025 e della deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025, nella parte in cui è stata ritenuta conforme l’offerta della controinteressata, nonché della lettera di invito e del capitolato d’oneri, ove interpretati nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante; per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) del verbale di gara d’appalto n. 11 del 29.12.2025 con il quale la Commissione Tecnica: “richiamate le prescrizioni di cui al Capitolato d’Oneri e nel particolare quelle di cui all’art. 24; analizzate le considerazioni formali presentante dall’O.E. Biodisin; conferma la valutazione di cui al verbale n. 7 del 17.11.2025 e, a fronte dei rilievi presentati dalla ditta Biodisin controdeduce quanto segue: 1) il capitolato tecnico al lotto n. 17 prevede la fornitura del “Perossimonosolfato di potassio in polvere da 500g stabilizzato con tensioattivi”; 2) l’operatore economico Biodisin Srl produce per il lotto n. 17 la scheda tecnica del prodotto “Rely + On Virkon nella quale è rappresentato graficamente il fornato da kg 1 ed altresì indicato esplicitamente a pagina 8/8 quale unico packaging disponibile il formato fusto da 1 kg, il tutto contrariamente alle previsioni del capitolato tecnico che richiedono il prodotto nel formato da gr 500 e non da kg 1. Per quanto sopra la Commissione Tecnica in via definitiva dichiara la non conformità del prodotto offerto dalla ditta Biodisin Srl”; b) della deliberazione n. 1369 del 29.12.2025 dell’ARNAS Garibaldi di Catania, con cui l’appaltante ha approvato il predetto verbale della commissione di gara e confermato l’aggiudicazione del lotto n. 17 alla società Medimed S.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto 17 di una gara per la fornitura di disinfettanti e successiva aggiudicazione alla controinteressata, fondate sull’asserita non conformità del prodotto offerto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente ottenuto l’aggiudicazione del lotto 17, avente a oggetto la fornitura di perossimonosolfato di potassio in polvere da 500 grammi stabilizzato con tensioattivi. A seguito della contestazione della controinteressata, la stazione appaltante aveva dichiarato non conforme l’offerta della ricorrente per la mancata corrispondenza tra il codice indicato nella scheda tecnica e quello riportato nella tabella degli ulteriori elementi di offerta economica. Nel corso del giudizio, a seguito di riesame, l’Amministrazione aveva sostituito tale motivazione con quella relativa all’indicazione, nella brochure tecnica, di un confezionamento da un chilogrammo anziché da 500 grammi. La ricorrente ha dedotto: violazione del capitolato e dei principi di equivalenza, prevalenza della sostanza sulla forma e favor partecipationis; eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e difetto di istruttoria; violazione dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 e dell’art. 14 del capitolato, per omessa attivazione del soccorso istruttorio o richiesta di chiarimenti; erronea qualificazione della fattispecie come aliud pro alio; illegittimità dell’esclusione per una mera incongruenza documentale, non incidente sull’identificazione del prodotto né sulla sua conformità sostanziale; violazione del divieto di motivazione postuma, del legittimo affidamento e dei presupposti dell’autotutela. È stato inoltre dedotto che la controinteressata aveva presentato documentazione sostanzialmente riferita al medesimo prodotto e che la brochure più recente, indicante il formato da un chilogrammo, era valida anche per il formato da 500 grammi.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché la deliberazione n. 1369 del 29 dicembre 2025, adottata dopo una rinnovata istruttoria e impugnata con motivi aggiunti, si era integralmente sostituita ai precedenti atti, disciplinando nuovamente la medesima vicenda sotto il profilo materiale e giuridico. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato la deliberazione n. 1369, ritenendo illegittima l’esclusione. L’offerta economica individuava in modo univoco il prodotto e il formato da 500 grammi; la brochure aveva funzione illustrativa delle caratteristiche qualitative e chimico-fisiche del prodotto e, secondo la dichiarazione del produttore, era valida anche per il formato da 500 grammi; la scheda di sicurezza non distingueva i diversi formati. Non ricorreva quindi un’ipotesi di aliud pro alio né una non conformità sostanziale. L’offerta doveva essere valutata unitariamente, considerando tutti i documenti che la componevano, e una mera incongruenza della brochure non poteva determinare automaticamente l’esclusione. In presenza di un’offerta già sufficientemente definita, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale previsto dall’art. 14 del capitolato e dall’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023, per chiarire l’ambiguità senza modificare il contenuto dell’offerta. L’art. 24 del capitolato non era ostativo, perché il prodotto era comunque esattamente identificabile e non poteva essere qualificato come non valutabile. Il verbale n. 11 è stato considerato atto endoprocedimentale e non è stato autonomamente annullato. È stata dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire, ed è stato riconosciuto alla ricorrente il diritto al subentro. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 del capitolato d’oneri
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. [...] I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
La disposizione consente il soccorso procedimentale per chiarire un’offerta ambigua, purché il chiarimento non ne modifichi il contenuto.
art. 24 del capitolato d’oneri
le schede tecniche o i depliant presentati dovranno consentire di risalire a tutte le informazioni tecniche richieste in capitolato. [...] i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza [...] ai dati richiesti in capitolato, saranno dichiarati “non valutabili”
La clausola non legittima l’esclusione quando il prodotto, considerata unitariamente tutta la documentazione dell’offerta, sia comunque identificabile con esattezza e conforme alle prescrizioni tecniche.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
Qualora la formulazione della relazione tecnica [...] sia ritenuta “ambigua” o non meglio specificata, la stazione appaltante deve fare ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” [...] fermo [...] il divieto [...] di apportarvi qualunque modifica.
Il soccorso istruttorio consente di acquisire chiarimenti o spiegazioni sull’offerta tecnica o economica per ricostruire la volontà effettiva dell’operatore, senza integrare o modificare sostanzialmente l’offerta.
art. 6 l. 241/1990
Il soccorso istruttorio trova fondamento anche nella logica generale di collaborazione tra amministrazione e privato e nella necessità di evitare formalismi inutili quando sia garantita la par condicio.
art. 120 c.p.a.
Richiamato implicitamente per la disciplina del rito in materia di affidamenti e per la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro.
Massime di principio
- In una procedura di gara, la conformità dell’offerta deve essere verificata considerando unitariamente l’offerta economica, gli ulteriori elementi dell’offerta e la documentazione tecnica, senza attribuire automaticamente prevalenza espulsiva a una singola incongruenza formale contenuta in un allegato.
- Quando l’offerta consente comunque di identificare con certezza il prodotto, le sue caratteristiche e il formato richiesto, una divergenza o ambiguità della documentazione illustrativa non integra aliud pro alio né rende il prodotto non valutabile, se la conformità sostanziale alla lex specialis è desumibile dal complesso dell’offerta.
- Il soccorso procedimentale è dovuto quando l’offerta sia già sufficientemente determinata nel suo complesso ma presenti ambiguità o inesattezze suscettibili di chiarimento; il chiarimento è legittimo se precisa elementi già contenuti nell’offerta e non ne modifica la sostanza, nel rispetto della par condicio.
- La tassatività delle cause di esclusione e il favor partecipationis impediscono di trasformare una mera irregolarità documentale, non incidente sulla sostanza dell’offerta e sulla sua identificabilità, in una causa espulsiva non prevista dalla lex specialis.
- L’adozione, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento che, a seguito di rinnovata istruttoria, regola integralmente la stessa vicenda e si sostituisce al precedente determina l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le censure devono essere rivolte contro il nuovo atto mediante motivi aggiunti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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