Sentenza n. 12581/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno datato 1° aprile 2025 notificato alla ricorrente il 9 aprile 2025, con cui veniva decretato il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 1° ottobre 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su una sentenza di applicazione della pena per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, commesso nel 2016. Sono stati dedotti violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, difetto dei presupposti, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Secondo la ricorrente, il Ministero avrebbe considerato il solo precedente penale senza svolgere una valutazione complessiva del suo livello di integrazione e senza tenere conto dell’istanza di riabilitazione presentata nel corso del procedimento. Durante il giudizio la ricorrente ha inoltre prodotto l’ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza dopo l’adozione del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non irragionevole la valutazione ministeriale secondo cui il reato di falsa attestazione sulla propria identità costituisce un indice sufficientemente significativo di inaffidabilità, di mancata compiuta integrazione nella comunità nazionale e di insufficiente rispetto delle istituzioni dello Stato. La condotta, commessa nel decennio antecedente alla domanda, rientra nel periodo di osservazione rilevante per verificare l’irreprensibilità del richiedente. Il giudice ha evidenziato che la discrezionalità dell’Amministrazione nella concessione della cittadinanza consente di valutare il medesimo fatto autonomamente rispetto all’accertamento della responsabilità penale, anche in ragione della diversa rilevanza del fatto nei vari settori dell’ordinamento. La successiva riabilitazione non poteva essere considerata ai fini della legittimità del diniego, perché intervenuta dopo l’adozione del provvedimento; neppure era decisiva la mera presentazione dell’istanza di riabilitazione, il cui esito non era ancora certo. La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità sono state considerate condizioni ordinarie e prerequisiti della naturalizzazione, non elementi idonei a neutralizzare il precedente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede, oltre alla residenza legale decennale, una valutazione qualitativa della condotta mantenuta nel periodo di osservazione e dell’inserimento nella comunità nazionale.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La previsione delle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata valorizzata dal giudice, in via a fortiori, quale parametro della rilevanza del reato anche nella naturalizzazione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito alla richiedente di presentare osservazioni, ritenute non idonee a superare i fattori ostativi.
art. 495, comma 1, c.p.
La falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità può essere valutata amministrativamente quale indice di inaffidabilità e di mancato rispetto delle istituzioni, anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
artt. 444 e 445 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce il precedente penale considerato dall’Amministrazione nella valutazione della domanda di cittadinanza.
art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Le condizioni richieste per l’ingresso e il soggiorno legale sono state considerate elementi ordinari, non sufficienti da soli a dimostrare la piena integrazione richiesta per la naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La regolarità del soggiorno e l’assenza di pericolosità costituiscono condizioni minime per il mantenimento del titolo di soggiorno, non elementi decisivi per superare un giudizio negativo sulla cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità nella valutazione della condotta e dell’affidabilità del richiedente, anche in chiave prognostica rispetto alla sua futura adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
- La falsa attestazione resa a un pubblico ufficiale sulla propria identità può costituire, anche se riferita a un singolo episodio, un indice sintomatico di inaffidabilità e di insufficiente rispetto delle istituzioni, idoneo a fondare il diniego della cittadinanza quando il fatto ricade nel decennio antecedente alla domanda.
- La valutazione amministrativa della rilevanza di una condotta antigiuridica è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: il medesimo fatto può essere apprezzato dalla pubblica amministrazione per finalità diverse anche in modo negativo, indipendentemente dagli esiti o dagli effetti del procedimento penale.
- La riabilitazione intervenuta dopo l’adozione del diniego non può essere utilizzata per censurare retroattivamente la legittimità del provvedimento, poiché l’Amministrazione deve valutare la situazione esistente al momento della decisione.
- Nella naturalizzazione, la stabile occupazione, l’integrazione sociale, l’assenza di pericolosità e la regolarità del soggiorno costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti della domanda e non sono, da soli, elementi sufficienti a neutralizzare una condotta ritenuta indicativa di inaffidabilità.
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