Ordinanza n. 15284/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Ricorso per l'annullamento del provvedimento reso in data 12.06.2026, notificato nella medesima giornata, con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, giudicava la ricorrente “NON IDONEA” in relazione alla procedura concorsuale indetta con Decreto M_D AB05933 DE12026 0000090 del 16.02.2026 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, per il reclutamento di 898 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri (2026- 2029),in quanto “…allegata resistenza all’insulina in trattamento con metformina (lettera B-punto1) e allegata e documentata sindrome surreno genitale late onset in terapia corticosteroidea cronica (lettera B-punto 3), condizioni contemplate quali cause di non idoneità a servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” ; -degli atti, documenti e verbali redatti dalla predetta Commissione sulla base dei quali veniva formulato il giudizio di idoneità; -ove occorrer possa, e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, con riguardo alla “lettera B) ” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità” “1) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;… 3) Le endocrinopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea…”. -ove occorrer possa, e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem dell’articolo 12, punto 7, dell’indicato bando di concorso; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con l’adozione di ogni conseguente statuizione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25/8/2026: Ricorso per l'annullamento del decreto n. M_D AB05933 DE12026 0000754 06-08-2026, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, pubblicato il 10.08.2026, non notificato alla ricorrente, con il quale “...Art.1. È approvata la seguente graduatoria finale di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° corso triennale (2026-2029) di 966 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri:…” (doc.1); -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti ed in ogni caso connesso a quelli impugnati con ricorso iscritto sub n. 8631/26 R.G., in questa sede integralmente richiamati e trascritti; e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con l’adozione di ogni conseguente statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per allievi marescialli, fondato sulla riscontrata resistenza all’insulina e sulla sindrome surreno-genitale late onset; in motivi aggiunti, graduatoria finale di merito approvata con decreto del 6 agosto 2026 e pubblicata il 10 agosto 2026
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato il giudizio di non idoneità del 12 giugno 2026, motivato dalla presunta resistenza all’insulina in trattamento con metformina e dalla sindrome surreno-genitale late onset in terapia corticosteroidea cronica, considerate cause ostative ai sensi dell’art. 582 d.P.R. 90/2010 e della direttiva tecnica approvata con d.m. 4 giugno 2014. Sulla base della documentazione medica prodotta, ha contestato l’insussistenza delle affezioni e, comunque, la loro idoneità a determinare l’esclusione dal concorso. Con motivi aggiunti ha impugnato, per illegittimità derivata, la graduatoria finale pubblicata il 10 agosto 2026, chiedendo l’annullamento degli atti e il riconoscimento del diritto a essere dichiarata idonea.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né deciso nel merito le censure. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti esterni alla Forza Armata interessata dal concorso. La verificazione dovrà accertare in contraddittorio se sussistano le condizioni sanitarie contestate, graduandone l’eventuale intensità, indicare il coefficiente attribuibile nel profilo sanitario e riferire se la candidata sia idonea alla prosecuzione della selezione. Le parti dovranno fornire la documentazione medica e tecnica; saranno avvisate delle operazioni con almeno cinque giorni di anticipo e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico. La relazione dovrà essere comunicata alle parti e depositata entro il 18 novembre 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è fissata al 18 dicembre 2026. Ogni decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è differita alla conclusione della fase cautelare.
Norme richiamate
vada disposta verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la correttezza della citata condizione ostativa acclarando l’idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, all’ammissione al Corso;
Il giudice dispone la verificazione come strumento istruttorio per accertare, in contraddittorio, la sussistenza della condizione sanitaria ostativa e le sue conseguenze sull’idoneità concorsuale.
Massime di principio
- Quando il giudizio di non idoneità psico-fisica a un concorso militare è contestato sulla base di documentazione medica che mette in dubbio l’esistenza o la rilevanza ostativa della patologia, il giudice può disporre una verificazione sanitaria in contraddittorio per accertare la diagnosi, la gravità della condizione, il coefficiente sanitario attribuibile e la conseguente idoneità alla prosecuzione della selezione.
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