Cassazione Penale, Sentenza n. 42615/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione e del divieto di accesso a manifestazioni sportive per violazione dell'art. 6, comma 2 e 2-bis L. 13/12/1989 n. 401, nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione: omessa valutazione della memoria difensiva e della documentazione (sentenza di proscioglimento della Corte d'appello di Catania e decreto di archiviazione del GIP di Catania), omessa valutazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5 L. 401/1989 (obbligatorietà dell'obbligo di presentazione per almeno cinque anni dopo un precedente DASPO) e mancata motivazione sulla pericolosità concreta del prevenuto e sulla ragione per cui non fosse possibile adottare una misura meno afflittiva (es. sola interdizione a partecipare alle manifestazioni).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ritiene che il GIP abbia esaminato la memoria difensiva (riportandone il contenuto) e abbia motivato, anche in modo conciso, la convalida in base ai "pregiudizi per lesioni personali, violenza privata e minaccia a pubblico ufficiale" come indicatori di inclinazione alla violenza; osserva che il ricorrente non ha specificato se i precedenti erano riferiti a proscioglimenti o archiviazioni, rendendo la censura generica. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5 è ritenuta manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza che giudica ragionevole l'obbligo di presentazione in caso di nuovi fatti in un arco temporale breve (v. triennio). Anche la scelta della misura più afflittiva è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento al disvalore del fatto e alla personalità del Messina. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (commi 2, 2-bis e 5)
art. 6, comma 2; comma 2-bis; comma 5
L'art. 6 autorizza il Questore a disporre divieti e prescrizioni (es. obbligo di presentazione). La Corte conferma che il giudice di convalida deve valutare le deduzioni difensive anche sinteticamente; la previsione del comma 5 che impone l'obbligo di presentazione per un minimo di cinque anni in presenza di precedente DASPO non è ritenuta incostituzionale se il nuovo divieto consegue a ulteriori fatti in un arco temporale relativamente breve (giurisprudenza sul triennio).
decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, art. 2, comma 1, lett. b) (convertito con legge 17 ottobre 2014, n. 146)
modifiche all'art. 6 L. 401/1989
Le modifiche hanno reso obbligatoria in taluni casi la prescrizione dell'obbligo di presentazione; la Corte ritiene la novella ragionevole e compatibile con i principi costituzionali quando applicata a nuovi fatti commessi in un breve arco temporale successivo al precedente DASPO.
Massime di principio
- Il giudice di convalida deve valutare le memorie difensive ma può farlo anche in modo conciso: è sufficiente che dal provvedimento emerga in modo logicamente adeguato che le deduzioni sono state esaminate e, se del caso, implicitamente disattese.
- La censura per omessa considerazione di sentenze favorevoli o archiviazioni richiede che il ricorrente specifichi chiaramente come tali provvedimenti incidano sui presupposti della misura; l'assenza di tale specificazione rende la doglianza generica e destinata a fallire.
- La questione di legittimità costituzionale dell'obbligo minimo di presentazione (art. 6, comma 5) è di norma ritenuta infondata quando l'obbligo scatta in presenza di nuovi fatti commessi in un arco temporale relativamente breve dopo un precedente DASPO.
- Per contestare la scelta di una misura più afflittiva è necessario dimostrare concretamente l'assenza dei presupposti di pericolosità o indicare misure alternative adeguate; la mera asserzione generica non supera il vaglio di ammissibilità.
- In casi simili, chi impugna deve fornire elementi specifici e documentati (es. copia delle sentenze di proscioglimento o dei decreti di archiviazione) e spiegare l'incidenza di tali atti sul giudizio di pericolosità, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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