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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16718/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un docente precario aveva ottenuto in appello un riconoscimento solo parziale delle proprie domande: in primo grado gli era stata riconosciuta la progressione economica correlata all'anzianità di servizio maturata come supplente, nei limiti della prescrizione quinquennale, mentre la Corte d'appello aveva poi inciso soprattutto sulla decorrenza della prescrizione, sulla retribuzione dei permessi fruiti durante i rapporti a termine e, in punto spese, aveva condannato l'amministrazione alla rifusione solo di una quota delle spese di lite. Il ricorrente per cassazione ha proposto sei motivi, ma con memoria ha dichiarato di non avere più interesse sui primi tre, relativi alla ricostruzione della carriera e agli effetti giuridici ed economici conseguenti. I motivi residui hanno riguardato: la liquidazione delle spese di primo grado e di appello, deducendo violazione delle norme sulle spese e dei parametri del d.m. n. 55/2014, oltre a nullità per motivazione apparente; e la ripartizione delle spese in proporzione di un quarto, sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato perché, a fronte dell'accoglimento di quattro motivi di appello su sette, il Ministero fosse stato condannato solo a una parte delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse i primi tre motivi di ricorso. Ha accolto il quarto e il quinto motivo, ritenendo illegittima la liquidazione delle spese di merito perché effettuata al di sotto dei valori minimi dei parametri del d.m. n. 55/2014 senza adeguata motivazione e, anzi, con erroneo richiamo all'osservanza della tariffa. Ha invece dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché la valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della quota di spese restano discrezionali e non richiedono un rapporto matematico tra domanda accolta e spese poste a carico della parte soccombente. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito liquidando le spese di primo grado e di appello secondo i parametri corretti; ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    La dichiarazione del difetto sopravvenuto di interesse su alcuni motivi può essere resa con memoria depositata in vista della camera di consiglio.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia ai motivi per sopravvenuta carenza di interesse non richiede la disciplina formale propria della rinuncia al ricorso, poiché non comporta disposizione del diritto controverso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di liquidazione delle spese.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente o mancante può determinare nullità della sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma la loro quantificazione resta soggetta ai parametri normativi e alla motivazione quando si discosti dai minimi.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla congruità del compenso professionale e alla liquidazione delle spese.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato in tema di determinazione del compenso del difensore e, per riflesso, della liquidazione delle spese.

  • L. 7 novembre 1957 n. 1051

    Richiamata dal ricorrente nel contesto delle norme sulla liquidazione dei compensi professionali.

  • artt. 57-64 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578

    Richiamati dal ricorrente nel quadro normativo sui compensi professionali.

  • art. 24 L. 13 giugno 1942 n. 794

    Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sui compensi professionali.

  • d.m. n. 55/2014

    tabella 3; tabella 12; artt. 2, 4 e 5

    I parametri tabellari non impongono il riconoscimento dei valori medi; il giudice può liquidare entro minimi e massimi, ma se si discosta dai minimi o li riduce ulteriormente deve fornire adeguata motivazione. La tabella 3 è richiamata per il primo grado, la tabella 12 per l'appello.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di ragionevole durata del processo giustifica la decisione della Cassazione di non rinviare la causa quando può provvedere direttamente alla liquidazione delle spese.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere nel merito, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la soluzione sia immediatamente applicabile.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    Attribuisce alla Corte il potere di accertare e liquidare anche le spese dei gradi di merito quando la sentenza sia cassata senza rinvio.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono proporzionalità esatta tra accoglimento delle domande e quota delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55/2014 il giudice non è vincolato ai valori medi, ma deve rispettare i minimi e i massimi tabellari; se si discosta ulteriormente dai minimi o riduce gli importi oltre il parametro, è necessaria una motivazione specifica e controllabile.
  • La motivazione che affermi di essersi attenuta alla tariffa, pur avendo liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari, è affetta da vizio e consente la cassazione del capo sulle spese.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della percentuale di spese poste a carico di ciascuna parte sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiedono una corrispondenza matematica tra capi accolti e quota di spese.
  • La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse su singoli motivi di ricorso rende quei motivi inammissibili senza necessità di rinuncia formale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., trattandosi di valutazione tecnica rimessa al difensore.
  • Quando la cassazione riguarda soltanto il capo sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e liquidare essa stessa le spese dei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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