Sentenza n. 1433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione terza) n. 5830/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di una struttura serricola con rete ombreggiante e di diversi manufatti in muratura abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo: l’illegittimità dell’ingiunzione per mancata definizione di un’istanza di sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001 relativa alla struttura ombreggiante; la pendenza di precedenti domande di condono edilizio, in violazione degli artt. 38 e 44 l. 47/1985; la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR aveva respinto il ricorso rilevando, tra l’altro, la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria, la mancata prova della corrispondenza tra le opere demolite e quelle oggetto delle domande di condono e l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. In appello, il proprietario ha dedotto l’omessa considerazione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato nel 2022 ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, sostenendo che esso avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere per le opere sanate. Ha inoltre riproposto le censure fondate sugli artt. 38 e 44 l. 47/1985, affermando che le opere oggetto dell’ordinanza coincidevano con quelle indicate nelle domande di condono del 1986.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso che l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria potesse sanare anche la posizione urbanistico-edilizia della struttura ombreggiante: l’assenso paesaggistico attesta soltanto la compatibilità dell’opera con il vincolo paesaggistico, mentre la conformità alle norme urbanistiche ed edilizie resta oggetto di una distinta valutazione comunale. La sopravvenuta autorizzazione paesaggistica non ha quindi fatto venir meno l’ordinanza di demolizione né determinato la cessazione della materia del contendere. Quanto agli altri manufatti, il motivo d’appello è stato ritenuto privo della specificità richiesta dall’art. 101, comma 1, c.p.a., poiché l’appellante si è limitato a ribadire apoditticamente la coincidenza tra le opere demolite e quelle oggetto delle domande di condono, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del TAR e senza produrre planimetrie, grafici o documentazione tecnica idonei a dimostrare tale corrispondenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni controverse.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 380/2001
La pendenza o la definizione dell’istanza di sanatoria edilizia riguarda la conformità urbanistico-edilizia dell’opera e non è sostituita dall’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
artt. 38 e 44 l. 47/1985
La pendenza di domande di condono non impedisce di per sé l’ordinanza di demolizione se non è dimostrata la corrispondenza tra le opere oggetto dell’ingiunzione e quelle comprese nelle domande di condono.
art. 7 l. 241/1990
La doglianza relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata esaminata nel giudizio di primo grado alla luce della natura vincolata dell’ordinanza repressiva.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto non invalidante il vizio procedimentale relativo all’omessa comunicazione di avvio, in ragione della natura vincolata dell’ordinanza di demolizione.
art. 167 d.lgs. 42/2004
L’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria esprime esclusivamente la compatibilità dell’opera con il vincolo paesaggistico e non comporta la sanatoria urbanistico-edilizia.
art. 101, comma 1, c.p.a.
I motivi d’appello devono contenere specifiche censure contro le statuizioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione apodittica delle tesi già dedotte non è sufficiente.
Massime di principio
- L’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 riguarda esclusivamente la compatibilità dell’opera con il vincolo paesaggistico e non determina la sanatoria della posizione urbanistico-edilizia, che resta oggetto di autonoma valutazione da parte del Comune.
- La sopravvenuta autorizzazione paesaggistica in sanatoria non fa venir meno un’ordinanza di demolizione per abuso edilizio quando non risulti intervenuta anche la necessaria regolarizzazione urbanistico-edilizia dell’opera.
- La pendenza di domande di condono edilizio non impedisce la legittimità dell’ordinanza di demolizione se il destinatario non dimostra, mediante documentazione tecnica idonea, che le opere oggetto dell’ingiunzione coincidono con quelle comprese nelle domande di condono.
- In appello, l’onere di specificità dei motivi previsto dall’art. 101, comma 1, c.p.a. impone di confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riaffermazione delle tesi già sostenute, non supportata dalla documentazione necessaria, non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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