Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35528/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento, nei confronti della ricorrente, dell'obbligo contributivo in relazione alla sua asserita posizione di coadiuvante familiare dei genitori. La Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole all'INPS. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e dell'art. 360, n. 3 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove e chiedendo una diversa ricostruzione della collaborazione lavorativa posta a base del credito contributivo; 2) ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta irregolarità formale dell'operato ispettivo, sostenendo che la questione fosse stata devoluta al giudice di appello; 3) ha lamentato violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, sostenendo che la peculiarità della vicenda avrebbe potuto giustificare la compensazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge e omesso esame, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e non indicava, con il rigore richiesto dall'art. 360, n. 5 c.p.c., un fatto storico decisivo effettivamente omesso. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata adeguatamente trascritta l'atto di appello, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la regolazione delle spese e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è sindacabile in cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata sostanziale attività difensiva dell'INPS; è stato invece disposto l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione delle prove.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per censurare, in realtà, l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa disattende prove legali; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non è specificamente dimostrato, mediante adeguata trascrizione degli atti rilevanti, che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice di appello.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione e trascrizione degli atti rilevanti su cui la censura si fonda.

  • art. 91 c.p.c.

    La decisione sulle spese, inclusa l'eventuale mancata compensazione, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Accertata l'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, salvo il ristretto controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi l'erronea applicazione del regime legale della prova; non quando si contesti semplicemente il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
  • La censura di omessa pronuncia richiede che il ricorrente dimostri in modo specifico, con adeguata riproduzione dell'atto processuale, che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice di merito.
  • La mancata compensazione delle spese processuali non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.