Ordinanza n. 13/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n. 17296 del 14/11/2025 con cui il Comune di Bari ha disposto l’aggiudicazione in favore dell’Associazione riconosciuta PROGRAMMA SVILUPPO della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Segretariato Sociale per la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di avvio del servizio, con eventuale esercizio dell’opzione di proroga contrattuale, ai medesimi patti e condizioni, per la durata massima di 1 (uno) anno rispetto alla data di scadenza naturale dell’appalto (CIG: B68E759D88); - ove occorra, della nota prot. 401659.U del 17/11/2025 avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione; - ove occorra, della determinazione dirigenziale n. 18167/2025 del 27/11/2025, comunicata con nota prot. n. 0418324 del 28/11/2025, di integrazione della determina di aggiudicazione; - di tutti i verbali di gara ed in particolare dei verbali del Seggio di Gara del 27/5/2025 e del 3/6/2025, nonché dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 16/6/2025, n. 2 del 17/6/2025, n. 3 del 25/6/2025, n. 4 del 27/6/2025 e n. 5 del 28/7/2025 e della proposta di aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata; - della nota prot. n. 0370338 del 24/10/2025 del Comune di Bari con la quale, all’esito del sub-procedimento ex art. 110, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP per la fase di esecuzione ha ritenuto che “...le giustificazioni fornite in merito al costo della manodopera risultano adeguate e coerenti con il ribasso proposto in sede di gara” e che “...i chiarimenti forniti giustificano adeguatamente il livello di prezzi proposto”; - ove occorra, delle richieste di chiarimenti formulate dal R.U.P. del Comune di Bari con nota prot. n. 0317569 del 16/9/2025 e prot. n. 0353328 del 13/10/2025; - ove occorra, della nota del Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP. prot. n. 0314738_U del 12/9/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto; nonché - per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; - per la reintegra in forma specifica, mediante l’aggiudicazione della gara; nonché, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore del R.T.I. ricorrente ex art. 30 e 124 c.p.a. nonché, in via subordinata rispetto a tutte le domande suindicate, per l’annullamento -della determinazione dirigenziale Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari n. DD-26 00315/2025, R.G. n. 04450/2025 del 18/03/2025 recante: “PSZ A.1.2 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE (CUP J91H22000290001) - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E INDIZIONE GARA”; e di tutti gli atti con la stessa approvati ovvero del Capitolato Speciale di Appalto per l’affidamento della gestione del Servizio di Segretariato sociale, agli atti della Ripartizione e degli ulteriori atti citati nello stesso; -dell’art. 7.1 del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la determinazione dirigenziale suindicata, nella parte in cui, in violazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, non è stato previsto alcun punteggio premiale per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovate dal possesso della relativa certificazione; -del bando di gara e di tutti i provvedimenti di gara già impugnati con il presente atto ovvero verbali di gara (sia del seggio di gara, che della commissione aggiudicatrice), della determinazione n. 17296 del 14/11/2025 con cui il Comune di Bari ha disposto l’aggiudicazione in favore dell’Associazione riconosciuta PROGRAMMA SVILUPPO (e della determinazione dirigenziale n. 18167/2025 del 27/11/2025 di integrazione della determina di aggiudicazione); -di tutti gli ulteriori atti di gara impugnati e nell’epigrafe del presente atto citati; -della nota prot.n. 0308001.U dell’8/9/2025 con la quale il Comune di Bari ha sostanzialmente respinto la richiesta di annullamento degli atti di gara formulata dal Consorzio Elpendù e, ove occorra, della precedente nota prot.n. 0285533 del 13/8/2025 del Comune di Bari con la quale si comunicava che vi erano in corso verifiche in relazione all’istanza di annullamento presentata dal Consorzio Elpendu; con conseguente obbligo per l’Amministrazione di procedere alla riedizione della procedura di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a favore di un’associazione riconosciuta della gara per l’affidamento triennale del servizio di Segretariato Sociale, con atti presupposti e verifica dell’adeguatezza dei costi della manodopera
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, gli atti di gara e la verifica svolta dalla stazione appaltante nell’ambito del subprocedimento relativo ai costi della manodopera, chiedendo anche la sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno. In via subordinata ha contestato la lex specialis, deducendo in particolare la violazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 per la mancata previsione di un punteggio premiale collegato al possesso della certificazione della parità di genere. Dalla motivazione dell’ordinanza risultano specificamente esaminati, in sede cautelare, i profili relativi all’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, all’indicazione e alla verifica del costo della manodopera, all’asserito obbligo di deposito dei bilanci e alla valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
La decisione
Il TAR, con cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso apparentemente infondato. Ha valorizzato: l’indicazione da parte dell’aggiudicataria degli oneri di sicurezza aziendale nella stessa misura stimata dalla stazione appaltante, pari a 520 euro; l’indicazione del costo della manodopera nell’analisi dell’offerta economica; l’esito favorevole della verifica di adeguatezza del costo della manodopera svolta dalla stazione appaltante; l’assenza di un obbligo di deposito dei bilanci, considerata la natura giuridica dell’aggiudicataria; l’assenza di profili di attribuzione abnorme o irragionevole dei punteggi all’offerta tecnica. Ha quindi respinto la domanda cautelare, senza definire il merito del ricorso, fissando l’udienza pubblica del 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla mancata previsione nella lex specialis di un punteggio premiale per le politiche di parità di genere; l’ordinanza cautelare non definisce espressamente nel merito tale censura.
art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023
È indicato quale base normativa del subprocedimento nel quale la stazione appaltante ha verificato l’adeguatezza del costo della manodopera e il livello dei prezzi proposto dall’aggiudicataria, con esito favorevole.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR, che è stata respinta sulla base di una valutazione sommaria di infondatezza del ricorso.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono richiamati dal ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito a seguito del rigetto cautelare.
art. 30 c.p.a.
È richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente; la domanda non è stata definita in questa fase.
art. 124 c.p.a.
È richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze della controversia sugli appalti e alla domanda risarcitoria subordinata; l’ordinanza non decide il merito di tale domanda.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, a un sommario esame, risultino adeguatamente documentati l’indicazione dei costi rilevanti nell’offerta e lo svolgimento favorevole delle verifiche richieste dalla disciplina di gara.
- L’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nella medesima misura stimata dalla stazione appaltante non evidenzia, sul piano cautelare, un vizio dell’offerta sotto tale profilo.
- La verifica favorevole della congruità o adeguatezza del costo della manodopera costituisce elemento idoneo a escludere, nella fase cautelare, l’apparente fondatezza delle censure dirette contro tale valutazione, salvo la dimostrazione di profili specifici di irragionevolezza o carenza istruttoria.
- L’eventuale obbligo di deposito dei bilanci deve essere valutato in relazione alla natura giuridica dell’operatore economico partecipante; tale obbligo non sussiste automaticamente per ogni aggiudicatario.
- La contestazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica non giustifica la sospensione dell’aggiudicazione in assenza di profili abnormi o manifestamente irragionevoli nella valutazione della commissione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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