Sentenza n. 3364/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in merito alle richieste delle società Arte e Mercati circa l’area demaniale idrica in via Capoprati di competenza regionale, di cui la società è concessionaria, per lo svolgimento della manifestazione socio – culturale “Anticaglie a Ponte Milvio” e per la condanna dell’amministrazione comunale - e regionale per quanto di competenza - a provvedere alla riconsegna dell’area, anche mediante nomina di commissario ad acta; nonché per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle richieste di informazioni e determinazioni in ordine alla conclusione dei lavori giubilari, alla restituzione dell'area demaniale e alla riattivazione della concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, titolare sino al 2034 di una concessione su un'area demaniale idrica regionale, ha contestato il silenzio di Roma Capitale e della Regione Lazio sulle richieste formulate a partire dall'aprile 2025 per conoscere la data di restituzione dell'area, presa in consegna dal Comune per la realizzazione di un intervento giubilare, e le condizioni per la riattivazione della concessione, sospesa dalla Regione con decorrenza dal 21 marzo 2024 al 15 marzo 2025. La ricorrente ha dedotto che, nonostante l'inaugurazione del parco di affaccio nel giugno 2025, l'area non fosse stata restituita e la concessione fosse rimasta sospesa, con pregiudizio per l'attività svolta su un'area provvisoria ritenuta insufficiente. Ha denunciato l'illegittimità del comportamento amministrativo per eccesso di potere e violazione dei principi di fiducia e legittimo affidamento, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno da perdita di fatturato. Roma Capitale ha eccepito il difetto di interesse e di legittimazione passiva, sostenendo che la restituzione dell'area spettasse alla Regione, nonché l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio, ritenuta strumentale a una controversia sulla disponibilità del bene. La Regione ha sostenuto di non essere rimasta silente e di non avere ricevuto dal Comune la comunicazione di completamento delle opere. La ricorrente ha inoltre chiesto il deposito di un'istanza comunale di concessione, ritenuta dal Collegio irrilevante.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni processuali di Roma Capitale, rilevando che le richieste della società riguardavano profili distinti ma collegati di competenza delle due amministrazioni: al Comune spettava fornire chiarimenti sulla conclusione dei lavori e sulla restituzione dell'area; alla Regione spettava determinarsi sulla riattivazione o sulla diversa sorte della concessione. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la documentazione istruttoria richiesta relativa a una presunta istanza comunale alla Regione. Nel merito, ha accolto la domanda avverso il silenzio, affermando che sussiste l'obbligo di provvedere anche quando l'istanza non sia espressamente prevista dalla legge, se ragioni di giustizia, equità, correttezza e buona amministrazione fanno sorgere nel privato una legittima aspettativa a conoscere la determinazione amministrativa. La controversia sulla data effettiva di conclusione dei lavori, individuata dalla Regione nel completamento del parco e dal Comune nel termine biennale di manutenzione, esula dal giudizio; tuttavia, proprio il contrasto tra le amministrazioni non esonera le stesse dall'obbligo di fornire una risposta esaustiva. Roma Capitale è stata ordinata a comunicare entro trenta giorni la data esatta di restituzione dell'area alla Regione, indicando le ragioni ostative di un'eventuale mancata restituzione immediata. La Regione è stata ordinata, nei successivi trenta giorni, ad adottare un provvedimento espresso sulla concessione, riattivandola ove ne ricorrano le condizioni oppure assumendo diverse determinazioni; in caso di proroga della sospensione, dovrà indicarne le ragioni fattuali e giuridiche e la durata. Il TAR ha rinviato la valutazione sulla nomina del commissario ad acta e ha convertito il rito da camerale a ordinario per la domanda risarcitoria, da trattare in successiva udienza pubblica. Le spese relative alla domanda sul silenzio sono state poste a carico delle due amministrazioni, in euro 1.500 ciascuna oltre accessori.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, Regolamento regionale Lazio n. 1/2022
dal 21 marzo 2024, data di consegna temporanea al soggetto attuatore delle aree demaniali su cui realizzare i lavori dell’intervento giubilare n. 168, al 15 marzo 2025, data di presunta conclusione dei lavori
La disposizione è stata richiamata quale base della sospensione della concessione demaniale regionale; la sentenza non ne interpreta ulteriormente il contenuto.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale fondamento della forma decisoria; il testo non ne esplicita l'interpretazione.
Massime di principio
- L'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere su un'istanza del privato sussiste non soltanto nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione dell'istanza, ma anche quando ragioni di giustizia, equità, correttezza e buona amministrazione facciano sorgere una legittima aspettativa del privato a conoscere una determinazione amministrativa, quale che ne sia il contenuto.
- Quando una richiesta privata riguarda profili funzionalmente collegati di competenza di più amministrazioni, ciascuna amministrazione deve fornire una risposta espressa e pertinente per il proprio ambito di competenza; il contrasto interamministrativo sulla soluzione sostanziale non giustifica il silenzio.
- Il giudizio avverso il silenzio può essere utilizzato per ottenere una determinazione espressa dell'amministrazione sulle condizioni di esercizio o riattivazione di una posizione concessoria, senza che il giudice debba definire nel medesimo giudizio la controversia sostanziale sulla disponibilità del bene o sulla corretta individuazione della data di completamento dei lavori.
- Quando l'amministrazione intenda prorogare la sospensione di una concessione, deve adottare un provvedimento espresso e indicare le ragioni fattuali e giuridiche della proroga, nonché la relativa durata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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