Cassazione Penale, Ordinanza n. 08072/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che la condotta contestata consisteva nello spintonamento degli operanti dopo essersi dato alla fuga e all'alt intimatogli. I motivi di ricorso, per come ricostruibili dall'ordinanza, riproponevano censure già esaminate e disattese in appello; inoltre erano dedotte doglianze in tema di recidiva e trattamento sanzionatorio, ritenute generiche perché la sentenza impugnata aveva motivato specificamente richiamando i numerosi precedenti dell'imputato, la gravità della condotta, la personalità dell'imputato e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, con applicazione del minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive di questioni già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito, sulla base dell'annotazione di polizia giudiziaria che ricostruiva la vicenda e descriveva la condotta dell'imputato. Ha inoltre ritenuto generiche le censure relative alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, in quanto la sentenza di appello aveva fornito risposta puntuale e non illogica. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Indicato come disposizione incriminatrice integrata dalla condotta di spintonamento e fuga dell'imputato nei confronti degli operanti.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità.
- La condotta di spintonare gli operanti dopo essere fuggito e all'ordine impartito può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, quando la ricostruzione dei fatti sia supportata da elementi fattuali coerenti e non specificamente infirmati.
- Le doglianze sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; in difetto, sono generiche e non consentono il controllo di legittimità.
- La conferma di una pena contenuta nel minimo edittale e la valutazione negativa sulla prevalenza delle attenuanti generiche, se sorrette da motivazione puntuale e fondata su precedenti penali e gravità della condotta, non sono censurabili in cassazione solo con affermazioni generiche.
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