Ordinanza n. 2485/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulle richieste rimaste prive di riscontro di cui all'istanza di accesso agli atti inviata in data 7 ottobre 2025 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata al destinatario in data 8 ottobre 2025, con la quale gli odierni ricorrenti hanno richiesto alla Questura di Roma di essere: portati a conoscenza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione di denuncia subita ed estrarre copia dei verbali relativi alla denuncia subita e quindi per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione indicata nell' istanza di accesso ed a tutt'oggi non ancora evasa, e quindi per la condanna della resistente all'esibizione dei documenti richiesti anche, ove necessario, attraverso la nomina di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sulle richieste di accesso presentate alla Questura di Roma il 7 ottobre 2025
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti consegnata alla Questura di Roma l’8 ottobre 2025. Hanno chiesto di conoscere l’identità dell’autore della segnalazione o denuncia relativa a un presunto violento alterco verificatosi nella loro abitazione il 6 ottobre 2025, al fine di valutare eventuali azioni legali per violazioni della vita privata, nonché di ottenere copia dei verbali relativi alla denuncia. Hanno domandato l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti, anche mediante nomina di un commissario ad acta. La Questura si è costituita sostenendo di avere già riscontrato l’istanza il 31 ottobre 2025, mediante raccomandata inviata a uno dei ricorrenti, non ritirata dopo il tentativo di consegna del 14 novembre 2025 e il deposito presso l’ufficio postale nei giorni 15 e 16 novembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso. Ha disposto un incombente istruttorio, ritenendo necessario acquisire dalla Questura un documentato riscontro sulla denuncia presentata nei confronti dei ricorrenti e chiarire se essa sia confluita in un procedimento penale, indicando, in tal caso, il relativo stato. L’Amministrazione deve adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La trattazione della domanda di accesso è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 giugno 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti, a tutela dei loro diritti o della loro dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 865/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 866/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 867/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 868/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 869/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 870/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →