Cassazione Civile, Ordinanza n. 29947/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Uno studio professionale associato ha chiesto il rimborso dell'IRAP per gli anni 2009-2012, deducendo di non essere assoggettabile al tributo per difetto di autonoma organizzazione, in presenza di un dipendente part time con funzioni esecutive e dell'assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. La CTR ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo l'imposta dovuta in ragione della natura associata della struttura. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo di aver provato i requisiti per l'esclusione dell'IRAP.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione sufficiente e riconducibile al minimo costituzionale, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che l'esercizio di arti e professioni in forma associata costituisce ex lege presupposto dell'IRAP, senza necessità di accertare in concreto l'autonoma organizzazione; la prova contraria del contribuente può riguardare solo l'insussistenza dell'esercizio in forma associata, non già la mera mancanza di autonoma organizzazione. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
Per le attività svolte in forma societaria o associata il presupposto dell'IRAP è integrato ex lege; non occorre accertare in concreto l'autonoma organizzazione, salvo che il contribuente dimostri che l'attività non è effettivamente esercitata in forma associata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso principale.
Cass. S.U. n. 8053/2014
La motivazione è viziata solo quando è meramente apparente; una sentenza che esponga le ragioni della decisione raggiunge il minimo costituzionale.
Cass. n. 30873/2019
L'esercizio di arti e professioni in forma societaria o associata costituisce presupposto dell'IRAP per legge, con autonoma organizzazione implicita nella forma associata.
Cass. n. 27843/2018
La prova contraria del contribuente deve riguardare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività, non la sola assenza di autonoma organizzazione.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di individuare il percorso argomentativo seguito dal giudice; se la decisione espone le ragioni del convincimento, il vizio di nullità non sussiste.
- Per i soggetti che esercitano attività professionale in forma associata, il presupposto dell'IRAP è integrato dalla stessa forma di esercizio dell'attività, senza necessità di un autonomo accertamento dell'organizzazione in concreto.
- La prova contraria del contribuente, in materia di IRAP dovuta da studi associati o strutture equiparate, non può limitarsi a dimostrare la modestia dei mezzi o l'assenza di personale significativo, ma deve incidere sulla stessa esistenza dell'esercizio associato dell'attività.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, la Corte può dare atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa processuale vigente.
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