Cassazione Civile, Ordinanza n. 38643/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi venditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo a un contratto preliminare di compravendita immobiliare. La società promissaria acquirente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo due motivi; gli eredi della controparte hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato. In sede di legittimità, però, è stata preliminarmente eccepita l'inammissibilità del ricorso principale per tardività: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 5 gennaio 2016 e, trattandosi di giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009, si applicava il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. nel testo originario, con conseguente scadenza al 6 febbraio 2017 tenuto conto della sospensione feriale. Il ricorso principale risultava invece consegnato per la notificazione il 16 febbraio 2017, dunque oltre il termine. Il ricorso incidentale, essendo tardivo, è stato ritenuto inefficace. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale tardivo, ma ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto dalla ricorrente principale ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, poiché notificato oltre il termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non è stata esaminata nel merito la controversia sul preliminare di vendita.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
testo originario; termine lungo annuale; applicabile ratione temporis
Per i giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza, non la riduzione a sei mesi introdotta dalla L. n. 69 del 2009.
art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009
La nuova disciplina del termine lungo di impugnazione si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma, quindi dal 4 luglio 2009.
art. 1 L. n. 742 del 1969
nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014
La sospensione feriale dei termini, ridotta al periodo 1-31 agosto, incide sul calcolo del termine lungo di impugnazione.
art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile per tardività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine lungo di impugnazione si determina in base alla disciplina temporale applicabile al giudizio di origine: per i procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009 resta fermo il termine annuale ex art. 327 c.p.c. nel testo originario.
- La riduzione del termine lungo a sei mesi introdotta dalla L. n. 69 del 2009 non opera retroattivamente sui giudizi già pendenti, anche se la fase o il grado successivo sono iniziati dopo l'entrata in vigore della riforma.
- Nel calcolo del termine lungo per impugnare occorre considerare la sospensione feriale vigente nel periodo di riferimento.
- Il ricorso incidentale tardivo è privo di efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile per tardività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale può comportare la condanna alle spese e, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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