Sentenza del 09/05/2016 n. 2742 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Notifica a mezzo posta - Relata di notifica - Requisito essenziale -Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza o comunque l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario mancasse la relazione di notificazione prevista dall'art. 3 della legge n. 890/1982.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata apposizione della relata di notifica non determina l'inesistenza giuridica della notificazione, ma costituisce una mera irregolarità, poiché la relata non è un requisito essenziale della notificazione postale né un adempimento previsto nell'interesse del destinatario. Quando l'avviso di ricevimento risulta ritualmente compilato, esso documenta validamente l'avvenuta consegna e sana, sul piano della documentazione della notifica, l'omissione della relata.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 890/1982
La norma disciplina la relazione di notificazione nell'ambito delle notifiche a mezzo posta.
La mancata apposizione della relazione sull'originale o sulla copia non comporta l'inesistenza della notificazione, quando l'avviso di ricevimento sia regolarmente compilato.
Art. 148 c.p.c.
La documentazione della notificazione deve consentire di verificare l'avvenuta consegna e le relative modalità; nella notificazione postale, tale funzione può essere assolta dall'avviso di ricevimento.
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
La disposizione riguarda l'avviso di accertamento e i suoi requisiti; la validità della notificazione non viene meno per la sola omissione della relata, se la consegna è provata mediante un avviso di ricevimento regolare.
Massime di principio
- Nelle notificazioni a mezzo posta, l'assenza della relata non determina automaticamente l'inesistenza della notifica: occorre verificare se l'avviso di ricevimento consenta comunque di provare con certezza la consegna e le modalità della notificazione.
- La distinzione tra inesistenza e mera irregolarità è decisiva: un vizio formale che non impedisce di raggiungere lo scopo della notifica e di documentarne l'avvenuta esecuzione non comporta necessariamente la nullità o l'inesistenza dell'atto.
- Il destinatario non può contestare la mancata relata come requisito autonomo se tale omissione non ha inciso concretamente sulla conoscenza dell'atto o sulla possibilità di difendersi.
- In casi analoghi, è opportuno concentrarsi sulla regolarità e completezza dell'avviso di ricevimento, sulla riferibilità della consegna al destinatario e sull'eventuale concreto pregiudizio subito, anziché sulla sola assenza della relata.
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