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Sentenza

Sentenza del 09/05/2016 n. 2742 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Notifica a mezzo posta - Relata di notifica - Requisito essenziale -Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza o comunque l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario mancasse la relazione di notificazione prevista dall'art. 3 della legge n. 890/1982.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La mancata apposizione della relata di notifica non determina l'inesistenza giuridica della notificazione, ma costituisce una mera irregolarità, poiché la relata non è un requisito essenziale della notificazione postale né un adempimento previsto nell'interesse del destinatario. Quando l'avviso di ricevimento risulta ritualmente compilato, esso documenta validamente l'avvenuta consegna e sana, sul piano della documentazione della notifica, l'omissione della relata.

Norme richiamate

  • Art. 3 della legge n. 890/1982

    La norma disciplina la relazione di notificazione nell'ambito delle notifiche a mezzo posta.

    La mancata apposizione della relazione sull'originale o sulla copia non comporta l'inesistenza della notificazione, quando l'avviso di ricevimento sia regolarmente compilato.

  • Art. 148 c.p.c.

    La documentazione della notificazione deve consentire di verificare l'avvenuta consegna e le relative modalità; nella notificazione postale, tale funzione può essere assolta dall'avviso di ricevimento.

  • Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973

    La disposizione riguarda l'avviso di accertamento e i suoi requisiti; la validità della notificazione non viene meno per la sola omissione della relata, se la consegna è provata mediante un avviso di ricevimento regolare.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni a mezzo posta, l'assenza della relata non determina automaticamente l'inesistenza della notifica: occorre verificare se l'avviso di ricevimento consenta comunque di provare con certezza la consegna e le modalità della notificazione.
  • La distinzione tra inesistenza e mera irregolarità è decisiva: un vizio formale che non impedisce di raggiungere lo scopo della notifica e di documentarne l'avvenuta esecuzione non comporta necessariamente la nullità o l'inesistenza dell'atto.
  • Il destinatario non può contestare la mancata relata come requisito autonomo se tale omissione non ha inciso concretamente sulla conoscenza dell'atto o sulla possibilità di difendersi.
  • In casi analoghi, è opportuno concentrarsi sulla regolarità e completezza dell'avviso di ricevimento, sulla riferibilità della consegna al destinatario e sull'eventuale concreto pregiudizio subito, anziché sulla sola assenza della relata.

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