Cassazione Penale, Sentenza n. 21639/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ordinanza oggetto di ricorso confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per il reato di tentato omicidio, aggravato dal concorso di più persone (numero dei correi superiore a cinque), per fatti avvenuti il 4 maggio 2025 in un parco cittadino durante una aggressione collegata allo spaccio di stupefacenti. Le indagini hanno prodotto dichiarazioni della vittima e di testimoni oculari, riprese video delle fughe e immagini AFIS che avrebbero identificato nove aggressori, nonché referti sanitari. Nel ricorso in Cassazione l'indagato deduceva: 1) nullità per mancata traduzione dell'ordinanza nella lingua a lui comprensibile (artt. 143 e 292 c.p.p.); 2) insufficienza e travisamento delle prove circa la sua partecipazione all'aggressione (la sua presenza nelle riprese non proverebbe il concorso nell'accoltellamento); 3) inesistenza o sproporzione delle esigenze cautelari (soggetto residente, incensurato, occupato) e introduzione, dal Tribunale, di una nuova esigenza cautelare (pericolo di inquinamento probatorio) non valutata dal GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto l'eccezione in rito e annullato l'ordinanza impugnata rinviando al Tribunale di Bologna per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Principale motivo dell'annullamento: nullità intermedia derivante dalla omessa traduzione/omessa prova della notifica della traduzione dell'ordinanza cautelare nei confronti di un imputato alloglotto, alla luce dei criteri fissati dalle Sezioni Unite (in particolare Sez. U, Niecko), e dell'assenza di un accertamento adeguato da parte del Tribunale del riesame circa l'avvenuta notifica della traduzione entro un congruo termine (l'interprete aveva richiesto 15 giorni che ebbero scadenza prima dell'udienza). La Corte ha ritenuto che l'indagato avesse interesse concreto a sollevare l'eccezione e che il Tribunale avrebbe dovuto verificare la notifica e la congruità del termine, non limitandosi alle considerazioni svolte. La decisione non ha disposto la rimessione in libertà, ma ha ordinato gli adempimenti previsti (trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario). Data decisione: 24/02/2026.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Imposizione dell'obbligo di traduzione dell'atto processuale all'indagato/all'imputato alloglotto; la mancata traduzione può comportare nullità a regime intermedio con conseguente annullamento del provvedimento se non adempiuta entro termine congruo.
art. 292 cod. proc. pen.
Norma richiamata insieme all'art. 143 quale fondamento della nullità per omessa traduzione dell'ordinanza cautelare nei confronti di soggetto alloglotto.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Inquadramento della nullità derivante dall'omessa traduzione tra le nullità di ordine generale a regime intermedio; la mancata traduzione comporta la nullità prevista da questa disposizione qualora non sanata nei termini.
art. 309 cod. proc. pen.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Competenza del giudice per il nuovo esame dopo annullamento dell'ordinanza cautelare in Cassazione; motivo del rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione della Cassazione non dispone la rimessione in libertà.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale del diritto alla difesa e, per cieco raccordo, della necessità di traduzione per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di difesa.
Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko Tomasz Pawel)
Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023
Principio guida: se risulta già all'epoca del provvedimento che l'imputato non conosce l'italiano, l'omessa traduzione integra una nullità a regime intermedio; se la mancata conoscenza emerge successivamente, l'ordinanza è valida fino a che non risulti la mancata traduzione entro congruo termine, la cui violazione determina la nullità.
Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025 (Ndiaye Mohamed)
Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025
Conferma dei principi relativi alla natura della nullità per omissione di traduzione, estendendo la ratio anche ad altre fattispecie riguardanti obblighi di traduzione.
Massime di principio
- Se l'imputato è 'alloglotto' e non conosce la lingua italiana, l'ordinanza che dispone misure cautelari deve essere tradotta in lingua a lui comprensibile; la mancata traduzione non è un vizio formale secondario ma può determinare la nullità a regime intermedio dell'atto e della sequenza procedimentale derivante.
- Va sempre accertato dal giudice (e dalla cancelleria) se la traduzione sia stata effettivamente disposta e notificata entro un 'congruo termine'; la richiesta dell'interprete e i termini da lui indicati sono elementi rilevanti che il giudice deve valutare.
- La circostanza che l'indagato sia residente o svolga attività lavorativa in Italia non esclude automaticamente la possibilità che egli non comprenda l'italiano: il giudice deve verificare gli atti e non presumere la conoscenza linguistica.
- L'interesse a proporre l'impugnazione per omessa traduzione può ritenersi sussistente quando l'indagato dichiara di non essere stato messo in condizione di conoscere il contenuto del provvedimento; non sempre è necessario allegare un pregiudizio concreto oltre a tale dichiarazione, soprattutto se la mancata traduzione impedisce al difensore di illustrare profili conoscibili solo dall'interessato.
- L'annullamento per vizi di traduzione comporta il rinvio per nuovo esame, ma non determina automaticamente la rimessione in libertà: il giudice di rinvio deve riesaminare le esigenze cautelari alla luce della regolarità procedurale.
- In casi analoghi è opportuno che la difesa documenti tempestivamente la mancata notifica della traduzione o richieda formalmente informazioni sulla traduzione per attivare il controllo procedurale e preservare il diritto di impugnare.
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