Cassazione Penale, Sentenza n. 20166/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto applicabile l'art. 665, comma 4, c.p.p., e ha dichiarato la competenza della Corte d'appello di Genova a decidere sulla domanda di riconoscimento della continuazione presentata da Simona Marchi. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova per la decisione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla determinazione del giudice competente a decidere sulla domanda presentata da Simona Marchi per l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., della disciplina della continuazione in relazione a reati per i quali risultano sentenze irrevocabili. La Corte d'appello di Genova e il Tribunale di Massa hanno ciascuno dichiarato la propria incompetenza e hanno rimesso gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto, in particolare in ragione del fatto che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella della Corte d'appello di Genova (16 novembre 2021, irrevocabile il 4 gennaio 2022), la quale aveva riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla declaratoria di delinquenza abituale.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
"Quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo." (comma 4)
La Corte ha interpretato che, in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza per gli incidenti di esecuzione spetta al giudice che ha emesso l'ultima sentenza divenuta irrevocabile; applicando tale principio, la competenza è della Corte d'appello di Genova.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale disciplina della domanda di applicazione della continuazione; la sentenza conclude che la decisione sulla domanda rientra nella competenza indicata dall'art. 665, comma 4.
Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 07/07/2015
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio per cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a diverso titolo esecutivo.
Sez. 6, Ordinanza n. 1019 del 16/04/1970
Giurisprudenza richiamata che chiarisce come la declaratoria di delinquenza abituale abbia effetti permanenti e che, se la Corte d'appello riforma la sentenza di primo grado sulla declaratoria di abitualità, la competenza per gli incidenti di esecuzione si radica nella Corte d'appello.
Massime di principio
- Quando l'esecuzione riguarda provvedimenti emessi da giudici diversi, il giudice competente è quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (art. 665, comma 4 c.p.p.).
- Se la sentenza più recente (e irrevocabile) è quella di una Corte d'appello che ha riformato una declaratoria rilevante (es. delinquenza abituale), la competenza per gli incidenti di esecuzione passa alla Corte d'appello.
- La richiesta di applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) va decisa dal giudice competente per l'esecuzione individuato secondo i criteri dell'art. 665 c.p.p.; non è decisivo il grado del titolo originario, ma la data di irrevocabilità della sentenza.
- In caso di dubbi o di autodichiarazioni di incompetenza da parte dei giudici coinvolti, gli atti devono essere rimessi alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto di competenza.
- Per stabilire la competenza praticare sempre verifiche sul certificato del casellario giudiziale e sulle date di irrevocabilità delle sentenze, perché la tempestività dell'irrevocabilità determina la competenza per gli incidenti di esecuzione.
- La riforma in appello di profili che incidono sullo status penale (es. dichiarazione di delinquenza abituale) produce effetti non solo sulla pena ma anche sulla competenza per le questioni esecutive connesse.
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