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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45156/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 27/06/2023 che aveva respinto la domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale dal 9/11/2021 al 14/06/2022. Cutugno era stato arrestato il 9/11/2021 per reati connessi a stupefacenti (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990), sottoposto agli arresti domiciliari convalidati dal G.i.p. e confermati dal Tribunale del riesame; assolto con sentenza irrevocabile in abbreviato il 14/06/2022 per non aver commesso il fatto. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente ritenuto che il suo comportamento (rovistare nel cespuglio e fornire una versione ritenuta non credibile in udienza di convalida) avesse avuto rilevanza causale nell'adozione della misura cautelare, mentre la sentenza di assoluzione avrebbe dimostrato che gli stessi elementi erano insufficienti a fondare la responsabilità penale.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale ma può tener conto dei fatti accertati o non negati in quest'ultimo. Ha ritenuto che la sentenza di assoluzione non avesse escluso che Cutugno avesse rovistato nel cespuglio e che la sua versione (averlo fatto per un bisogno fisiologico) non fosse stata ritenuta credibile dal giudice della cognizione. La Corte d'appello aveva correttamente valutato che il mendacio o la mancata fornitura di giustificazioni plausibili in udienza potessero costituire comportamento gravemente colposo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e dunque escludere il diritto all'equa riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per escludere il diritto all'equa riparazione quando l'imputato abbia con dolo o colpa grave concorso a dare causa alla privazione della libertà; la Corte l'ha interpretata nel senso che il mendacio o la condotta processuale può integrare colpa grave idonea a escludere l'indennizzo

  • art. 110 cod. pen.

    Norma citata nei fatti per l'imputazione concorrente relativa al reato contestato; attinente al quadro indiziario che ha giustificato la misura cautelare

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sulla disciplina degli stupefacenti citata nei fatti come titolo di imputazione, rilevante ai fini del quadro indiziario e della valutazione del G.i.p. circa la fondatezza apparente delle accuse

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale, ma può e deve considerare i fatti accertati o non negati nel processo di merito quando si valuta l'esistenza di dolo o di colpa grave del ricorrente.
  • L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: se sussiste prova o elemento non negato di comportamento doloso o di colpa grave che abbia contribuito alla misura cautelare, l'indennizzo può essere escluso.
  • Le dichiarazioni mendaci o la mancata indicazione di circostanze specifiche, idonee a eliminare il valore indiziante degli elementi investigativi, possono rilevare come causa ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione.
  • La valutazione della sussistenza della colpa grave va effettuata ex ante, cioè ricostruendo quale apparenza di fondatezza gli atti offrissero al giudice della cautela al momento dell'adozione della misura e se il comportamento del detenuto abbia rafforzato tale apparenza.
  • Nel contestare il diniego dell'indennizzo, il ricorrente deve dimostrare che i fatti su cui la corte ha fondato l'esclusione del diritto sono stati effettivamente negati o smentiti nel giudizio di merito; fatti riconosciuti o non confutati possono giustificare il rigetto della domanda.
  • Durante l'udienza di convalida e nelle prime fasi processuali, è particolarmente rischioso fornire versioni che risultino contraddette dagli operanti, perché ciò può essere valutato come condotta rilevante ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare.

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