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Ordinanza

Ordinanza n. 215/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, – del provvedimento di Ammonimento ex art. 8 D.L. 11/2009 convertito in L.38/2009, Prot. n. -OMISSIS-, del Questore di Siena del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato ammonito “a tenere una condotta conforme alla Legge, astenendosi dal reiterare qualunque comportamento persecutorio nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-e lo si avvisa che, qualora continuasse a mantenere comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento, sarà denunciato d’ufficio all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 612 bis. Inoltre, come enunciato dall’art.8 commi 3 e 4 del Decreto Legge n.11./2009, modificato dalla Legge n.168/2023, se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, si procede dì ufficio per i delitti di cui agli articoli 612 bis e 612 ter del codice penale e le pene sono aumentate, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento”; – del decreto di rigetto del ricorso gerarchico proposto in data -OMISSIS- avverso il predetto ammonimento, rigetto emesso dalla Prefettura di Siena con atto di cui al Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data; – della relazione contenente le controdeduzioni al ricorso gerarchico, formulate dalla Questura di Siena con atto datato -OMISSIS-, recante prot. n. -OMISSIS-; – di ogni altro atto rispetto ai suddetti presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ammonimento del Questore per reiterati comportamenti persecutori e decreto di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ammonimento adottato dal Questore di Siena ai sensi dell'art. 8 del d.l. 11/2009, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia che la contestazione riguarda un provvedimento fondato su reiterati comportamenti ritenuti astrattamente persecutori nei confronti della controinteressata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. A un primo sommario esame, ha ritenuto che le condotte poste a fondamento dell'ammonimento fossero reiterate e astrattamente suscettibili di qualificazione come persecutorie, richiamando anche quanto osservato dalla stessa Sezione nella sentenza n. 631 del 31 marzo 2026, relativa all'esclusione temporanea del ricorrente dall'Università per Stranieri di Siena in ragione delle medesime condotte. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che l'ammonimento si limita a imporre una condotta conforme alla legge e a vietare la reiterazione di comportamenti persecutori, senza incidere sulle libertà personali del destinatario. Nel bilanciamento cautelare ha ritenuto prevalente l'interesse alla sicurezza e all'incolumità della controinteressata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Il testo dell'ammonimento richiama l'ordine di tenere una condotta conforme alla legge e di astenersi dal reiterare comportamenti persecutori.

    La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento di ammonimento del Questore per condotte persecutorie.

  • art. 8, commi 3 e 4, d.l. 11/2009, come modificato dalla l. 168/2023

    Se il fatto è commesso da soggetto già ammonito, si procede d'ufficio per i delitti di cui agli articoli 612 bis e 612 ter del codice penale e le pene sono aumentate, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento.

    La previsione è riportata nel contenuto dell'ammonimento quale avvertimento sulle conseguenze della reiterazione delle condotte.

  • art. 612-bis c.p.

    Il testo dell'ammonimento richiama la denuncia d'ufficio all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 612-bis.

    La norma penale è richiamata in funzione delle conseguenze dell'eventuale prosecuzione dei comportamenti persecutori.

  • art. 612-ter c.p.

    Il testo dell'ammonimento richiama la procedibilità d'ufficio anche per il delitto previsto dall'art. 612-ter c.p.

    La norma è menzionata nell'avvertimento contenuto nell'ammonimento.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della valutazione e della decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate nell'ordinanza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la reiterazione di condotte che risultino, a un primo sommario esame, astrattamente persecutorie può escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione dell'ammonimento del Questore.
  • Un ammonimento del Questore che si limiti a imporre l'osservanza della legge e a vietare la reiterazione di comportamenti persecutori, senza incidere direttamente sulle libertà personali del destinatario, non determina di per sé un periculum in mora cautelarmente apprezzabile.
  • Nel giudizio cautelare avente a oggetto un ammonimento per condotte persecutorie, il bilanciamento degli interessi può dare prevalenza alla tutela della sicurezza e dell'incolumità della persona destinataria dei comportamenti contestati.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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