Cassazione Penale, Sentenza n. 17735/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari (con eventuale divieto di comunicare con terzi e controllo elettronico) in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, aggravato ex art. 80. Deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 275, comma 3 e 3-bis c.p.p., nonché difetto di valutazione circa l'idoneità del domicilio indicato. Sostiene che il giudice non ha considerato elementi nuovi: in altro procedimento connesso (RG 3386/2022) il GIP aveva sostituito la carcere con gli arresti domiciliari e vi è stata condanna ex art. 444 c.p.p., quindi la misura dovrebbe essere proporzionata anche in vista del possibile riconoscimento della continuazione e della conseguente rideterminazione della pena; inoltre il domicilio indicato è l'abitazione familiare e non è stato valutato nella sua adeguatezza.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che la valutazione delle esigenze cautelari sia un giudizio di merito insindacabile in cassazione se motivato correttamente. Il Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione sul pericolo concreto di reiterazione: plurime condanne pregresse per stupefacenti, ripresa dell'attività di spaccio dopo scarcerazione, numerosi episodi successivi in breve tempo, disponibilità di canali di approvvigionamento e correi, che rendono verosimile la possibilità di continuare il traffico anche se sottoposto a domicilio. Ha altresì ritenuto insufficienti il divieto di comunicare con terzi e il braccialetto elettronico a fronte del rischio di reiterazione. Per questi motivi la custodia carceraria è ritenuta proporzionata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma che disciplina il traffico/associazione per il traffico di stupefacenti; usata per qualificare il fatto contestato come spaccio/cedimento di hashish per i rilevanti quantitativi.
d.P.R. 309/1990, art. 80
Richiamata come aggravante applicabile al reato di cui all'art. 73, rilevando la maggiore gravità del fatto.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3 e 3-bis
Riferimento alle disposizioni che regolano le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e i limiti all'applicabilità di misure alternative; il ricorrente deduce violazione/formale carenza di motivazione rispetto a queste norme, mentre la Corte ritiene che siano state adeguatamente valutate le ragioni ostative.
codice di procedura penale, art. 275-bis, comma 1
Norma sulle tecniche di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico); la Corte ha valutato che tali strumenti non sarebbero idonei, nel caso concreto, a evitare il rischio di reiterazione.
codice di procedura penale, art. 274
Principi e criteri per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze di tutela della collettività, pericolo di fuga, pericolo di reiterazione): la Corte afferma che la valutazione del giudice a quo, ancorata a specifiche circostanze, è conforme a tale parametro e insindacabile in cassazione se ben motivata.
codice di procedura penale, art. 444
Riguarda l'accordo per l'applicazione della pena (patteggiamento); è stato richiamato per spiegare che in altro procedimento il ricorrente ha ottenuto una condanna ex art. 444 e che la valutazione dell'eventuale continuazione e della rideterminazione della pena è rinviata alla fase esecutiva.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede gli effetti della declaratoria di inammissibilità sul pagamento delle spese e sulla condanna alle somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte lo applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale sugli adempimenti a cura della cancelleria a seguito della sentenza; la Corte dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La valutazione sulle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) è un giudizio di merito: la Cassazione non interviene se la motivazione del giudice è adeguata e priva di vizi logico-giuridici.
- La presenza di plurime condanne pregresse e di una ripresa dell'attività illecita dopo scarcerazione pesa fortemente a favore del mantenimento della custodia cautelare in carcere.
- Il fatto che in altro procedimento connesso sia stata disposta la misura degli arresti domiciliari non vincola automaticamente il giudice del riesame: la rilevanza di tale circostanza può essere rimessa alla valutazione in sede esecutiva (es. riconoscimento della continuazione e rideterminazione della pena).
- La disponibilità di canali di approvvigionamento, di collaboratori e la capacità organizzativa del soggetto possono rendere inefficaci misure alternative come gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico o divieto di comunicare con terzi.
- Affermare la novità di elementi a sostegno della richiesta di alleggerimento della misura richiede elementi concreti e specifici che indeboliscano in modo puntuale le ragioni poste a fondamento della custodia; mere discrepanze tra provvedimenti in fascicoli diversi non sono di per sé determinanti.
- Misure di controllo a distanza (braccialetto elettronico) e divieti di comunicazione devono essere valutati in concreto: sono idonei solo se, alla luce delle circostanze, possono effettivamente neutralizzare il rischio di reiterazione o di commissione di reati.
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