Cassazione Penale, Sentenza n. 6577/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del GIP di Torino (11/05/2022) per erronea qualificazione giuridica dei fatti relativi al capo n. 2: la ricorrente contestava che i fatti, qualificati come furto aggravato (art. 624 c.p., con aggravante art. 61 n.11), dovessero invece essere qualificati come appropriazione indebita (art. 646 c.p.) in quanto l'imputata, dipendente e con accesso all'home-banking aziendale, avrebbe avuto una disponibilità autonoma delle somme. Per tale presunta errata qualificazione la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 448, comma 2-bis, e 129 c.p.p. (e richiamava la modifica normativa introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, nel rito di patteggiamento, la sindacabilità della qualificazione giuridica è limitata agli errori manifesti e immediatamente riscontrabili nel testo della sentenza, mentre la riqualificazione prospettata dalla difesa richiederebbe ulteriori accertamenti di fatto incompatibili con il rito alternativo. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza che considera corretta la qualificazione di furto in ipotesi simili in cui la dipendente non detiene una signoria autonoma sulle somme pur avendo password o potere di operare sul conto. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (indicata nella sentenza come euro tremila).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); rimarca il carattere del rito alternativo usato per la vicenda.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento agli errori di diritto manifesti ed evidenti risultanti dal testo della sentenza.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione evidente di tale norma nel provvedimento impugnato.
art. 624 cod. pen.
Norma delittuosa impiegata nella sentenza impugnata (furto aggravato); la Corte ha ritenuto che la qualificazione come furto non fosse manifestamente erronea nel caso concreto.
art. 61, n. 11 cod. pen.
Circostanza aggravante applicata alla fattispecie nella sentenza impugnata.
art. 646 cod. pen.
Norma dell'appropriazione indebita invocata dalla difesa come più adeguata; la Corte ha ritenuto che la configurazione di tale reato non risultasse immediatamente evidente dal provvedimento e richiedesse accertamenti di fatto.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Richiamata dalla ricorrente come modifica normativa che avrebbe inciso sulla qualificazione (appropriazione indebita); la Corte non ha ritenuto che la modifica produca un errore manifesto nella sentenza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato nel valutare l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte non ha ravvisato tale assenza e dunque ha imposto le spese e la sanzione pecuniaria.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Citata come riferimento giurisprudenziale in relazione al principio applicabile ai costi e alla responsabilità per la determinazione della causa d'inammissibilità.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 (Maugeri)
Precedente richiamato che conferma il principio secondo cui l'errore di diritto invocabile in cassazione sul patteggiamento deve essere manifesto e desumibile dalla sola sentenza.
Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019 (Canzian)
«Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale... la facoltà dell'imputata di effettuare pagamenti non le conferiva una signoria autonoma sui conti correnti»
Precedente ritenuto pertinente dalla Corte: il mero potere operativo (password/abilitazione a pagare) non equivale a una signoria autonoma sulle somme, e quindi può giustificare la qualificazione come furto.
Massime di principio
- Nel rito di patteggiamento l'errore di diritto deducibile in cassazione deve essere manifesto ed emergere direttamente dal testo della sentenza; errori che richiedono accertamenti di fatto sono inammissibili.
- La qualificazione come furto o appropriazione indebita, quando riguarda dipendenti con accesso informatico ai conti aziendali, dipende dalla effettiva esistenza di una "signoria autonoma" sulle somme: la semplice abilitazione tecnica a operare non implica automaticamente disponibilità patrimoniale autonoma.
- Se la riqualificazione richiesta comporta approfondimenti sulla natura del potere di gestione (istruzioni ricevute, vincoli organizzativi, controllo della provvista), tali questioni non sono risolvibili in sede di cassazione di patteggiamento e devono essere trattate nel contraddittorio pieno o in fase di merito.
- La tardività della querela/denuncia o questioni processuali analoghe non risolvono automaticamente la qualificazione del reato; occorrono valutazioni fattuali che il rito alternativo non consente.
- La parte che propone ricorso in cassazione per patteggiamento rischia l'inammissibilità se non mostra un errore di diritto chiaro e immediatamente rilevabile: è quindi fondamentale, prima del deposito del ricorso, valutare se la censura sia effettivamente desumibile dal testo della sentenza.
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