Cassazione Penale, Sentenza n. 43873/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 30/03/2022 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 per mancata dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che la dichiarazione di domicilio era già contenuta nell'atto di nomina del difensore di fiducia allegato all'istanza presentata il 26/11/2020 e che era stata successivamente integrata indicando un nuovo domicilio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio può essere adempiuto anche mediante documento allegato all'istanza (in particolare mediante l'atto di nomina del difensore di fiducia, se conforme alle forme dell'art. 162 c.p.p.). Il Tribunale avrebbe dovuto verificare la documentazione allegata e constatare la presenza della dichiarazione di domicilio. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Salerno per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 94, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa alla detenzione; la domanda per tale misura deve rispettare i requisiti formali previsti per le istanze avanti alla magistratura di sorveglianza
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo, a pena di inammissibilità, per il condannato non detenuto di dichiarare o eleggere domicilio nella domanda con cui chiede una misura alternativa; la finalità è permettere notifiche rapide e evitare sottrazioni improprie all'esecuzione
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
«istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria»
Implica che l'istanza deve essere corredata della documentazione necessaria, e che la dichiarazione o elezione di domicilio può essere allegata all'istanza stessa o contenuta in essa
art. 162, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla validità formale della dichiarazione di domicilio contenuta nell'atto di nomina del difensore, quando l'atto sia depositato e sottoscritto nelle forme previste
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella motivazione come fondamento della censura per error in procedendo relativa alla mancata valutazione degli atti depositati
Massime di principio
- L'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per le istanze relative a misure alternative è a pena di inammissibilità, ma l'adempimento può essere soddisfatto anche tramite documenti allegati all'istanza (es. atto di nomina del difensore) purché rispettino le forme previste
- Il Tribunale di sorveglianza deve esaminare la documentazione allegata all'istanza prima di dichiararla inammissibile per carenza di domicilio; una valutazione sommaria senza verifica dei depositi può comportare annullamento
- La dichiarazione di domicilio deve essere riferita al procedimento di sorveglianza specifico: non è automaticamente sufficiente una dichiarazione effettuata in altri gradi del giudizio se non esplicitamente riferita al procedimento esecutivo/sorveglianza
- Per evitare contestazioni, è consigliabile allegare espressamente la dichiarazione o elezione di domicilio all'istanza principale (o assicurarsi che l'atto di nomina del difensore riporti e sia depositato con tale dichiarazione)
- Se la documentazione mancante viene integrata tempestivamente, il giudice dovrà tenerne conto e non rigettare l'istanza in modo formale senza verificare gli allegati
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