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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16156/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando di fatto la decisione impugnata. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 18 ottobre 2024, censuravano anzitutto l'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale questione non risultava essere stata espressamente dedotta in appello, e ha quindi ritenuto il motivo manifestamente infondato. Gli ulteriori motivi sono stati qualificati come generici, perché si limitavano a riproporre censure di fatto già esaminate e correttamente decise dai giudici di merito, con motivazione ritenuta coerente e immune da vizi, senza indicare specificamente le ragioni della dedotta manifesta illogicità o contraddittorietà.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati o generici; la Corte valorizza, in particolare, il difetto di specificità delle censure e la mancata deduzione della questione in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura in cassazione deve essere specifica e deve indicare puntualmente i profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è sufficiente riproporre questioni di merito già esaminate dai giudici di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che deduca un vizio processuale non specificamente devoluto al giudice di appello, quando la relativa questione non risulti ritualmente coltivata nei precedenti gradi.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre censure di merito già disattese dai giudici territoriali: occorre indicare in modo puntuale il vizio logico o giuridico della motivazione impugnata.
  • La denuncia di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione richiede specificità argomentativa; l'indicazione meramente assertiva del dissenso rispetto alla valutazione del fatto è insufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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