Sentenza n. 994/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro - cod.pratica P-NA/L/Q/2023/117228 dell’11.04.2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro adottata l'11 aprile 2025. Il nulla osta era stato originariamente rilasciato su richiesta di un'impresa individuale operante nel settore edilizio; dopo la cessazione di tale impresa, il datore di lavoro aveva costituito altre imprese, riconducibili alla medesima persona fisica e aventi il medesimo oggetto sociale, manifestando la disponibilità a stipulare il contratto di soggiorno mediante tali diverse imprese. Il ricorrente ha dedotto l'omessa valutazione della possibilità di consentire il subentro delle nuove imprese nella stipulazione del contratto di soggiorno e, in via subordinata, dell'opportunità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha inoltre evidenziato il rilevante lasso temporale, superiore a due anni, intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto fondate le censure relative all'omessa valutazione delle condizioni per adottare una misura positiva, almeno mediante il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La cessazione dell'impresa originaria non era sufficiente, nel caso concreto, a giustificare la revoca, poiché la medesima persona fisica che aveva richiesto il nulla osta aveva costituito altre imprese con analogo oggetto sociale e aveva manifestato la disponibilità a stipulare il contratto di soggiorno tramite tali imprese. L'amministrazione avrebbe dovuto considerare il centro di imputazione di interessi rappresentato dalla persona fisica del datore di lavoro, consentire il subentro o procedere a una nuova convocazione delle parti, ovvero rilasciare un titolo per attesa occupazione. Il giudice ha inoltre valorizzato l'inerzia amministrativa protrattasi per circa due anni, ritenendo irragionevole porre sul ricorrente le conseguenze del decorso del tempo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disciplina del lavoro subordinato dello straniero è stata applicata nel senso che, in presenza della cessazione dell'impresa originariamente richiedente, l'amministrazione deve valutare concretamente la possibilità di perfezionare il rapporto con imprese diverse ma riconducibili al medesimo datore di lavoro, oppure il rilascio di un titolo per attesa occupazione.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La disciplina del soggiorno dello straniero è stata richiamata quale base per la valutazione del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Massime di principio
- Quando l'impresa originariamente richiedente il nulla osta al lavoro cessa l'attività, l'amministrazione non può limitarsi a revocare il nulla osta senza valutare la possibilità di stipulare il contratto di soggiorno con altre imprese aventi analogo oggetto sociale e riconducibili alla medesima persona fisica che aveva presentato l'istanza originaria.
- La riconducibilità dell'istanza di nulla osta e della successiva disponibilità alla stipulazione del contratto di soggiorno alla medesima persona fisica può imporre all'amministrazione di considerare le nuove imprese come possibile continuità sostanziale dell'iniziativa originaria e di consentire il subentro o una nuova convocazione delle parti.
- Quando non sia possibile perfezionare il contratto di soggiorno con l'impresa originaria, l'amministrazione deve valutare, ove ne ricorrano i presupposti, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, invece di procedere automaticamente alla revoca del nulla osta.
- L'inerzia dell'amministrazione protratta per un periodo irragionevolmente lungo non può tradursi automaticamente nell'imputazione al lavoratore straniero delle conseguenze negative del decorso del tempo, soprattutto quando il datore di lavoro abbia mantenuto la disponibilità a instaurare il rapporto tramite imprese a lui riconducibili.
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