Cassazione Penale, Sentenza n. 18366/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel dichiarare tardivo l'appello per non aver effettuato correttamente il computo dei termini con la sospensione feriale e le proroghe previste per l'imputato giudicato in assenza. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per il prosieguo del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello di Assane Sarr ritenendolo tardivo. Il ricorso per cassazione contestava tale valutazione, sostenendo che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della sospensione feriale dei termini e delle specifiche proroghe previste per l'imputato giudicato in assenza. La Corte di cassazione ha ricostruito il computo: la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 9 aprile 2025 e depositata nei novanta giorni indicati; il termine per proporre appello comprendeva 45 giorni ai sensi dell'art. 545, comma 1, lett. c) c.p.p., più 15 giorni ex art. 585, comma 1‑bis c.p.p. (per imputato giudicato in assenza), e il periodo di sospensione feriale (1-31 agosto 2025) ai sensi della legge n. 742/1969. Tenuto conto di tali elementi il termine per proporre appello scadeva il 7 ottobre 2025, mentre l'atto di appello era stato depositato il 22 settembre 2025, dunque tempestivamente.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
indica il reato per cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado; utilizzata per contestualizzare il processo disciplinare/penale in capo all'imputato
art. 545, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
ha valore nel computo del termine ordinario per proporre appello (quarantacinque giorni) a partire dal deposito della sentenza quando ricorrono le fattispecie indicate
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
prevede l'aggiunta di quindici giorni al termine per proporre appello quando l'imputato è stato giudicato in sua assenza; nel caso concreto ha allungato il termine utile per impugnare
legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale)
stabilisce il periodo (1-31 agosto) di sospensione dei termini processuali; tale sospensione deve essere conteggiata nel calcolo dei termini per proporre impugnazioni
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini per proporre impugnazioni vanno sommati tutti i termini previsti (termine base, eventuali proroghe specifiche) e va tenuta conto della sospensione feriale; omissioni nel computo possono rendere erronea la dichiarazione di tardività.
- Quando l'imputato è stato giudicato in assenza si applicano termini aggiuntivi (es. art. 585, comma 1-bis c.p.p.): questi giorni devono essere sommati al termine ordinario prima di verificare la tempestività dell'atto di impugnazione.
- La data da cui decorre il termine per proporre appello è il deposito della sentenza (o altra data tassativa prevista dalla normativa) e il relativo computo va effettuato considerando tutte le norme integrative o sospensive applicabili al caso concreto.
- Se una corte territoriale dichiara un'impugnazione tardiva senza aver effettuato il corretto computo dei termini o senza considerare la sospensione feriale, la sentenza/ordinanza può essere annullata in cassazione e la materia rimessa alla corte territoriale per il prosieguo.
- In situazioni analoghe, il difensore deve verificare e documentare puntualmente il computo dei termini (inclusa la sospensione feriale e le eventuali proroghe specifiche) per opporsi a dichiarazioni di inammissibilità per tardività.
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