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Ordinanza

Ordinanza n. 897/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota RUP del 30.03.2026 prot. IA. 2026.0030505 del 30.3.2026, “attestante i controlli ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 effettuati nei confronti dell’operatore Althea Italia s.p.a., nonché dell’impresa Omnia Servitia s.r.l. (in qualità di impresa consorziata della medesima Althea Italia S.p.A.) e della COOP FOR SERVICE SCARL (in qualità di impresa ausiliaria di OMNIA SERVITIA S.r.l.) a seguito dell’istruttoria svolta anche in considerazione della sentenza n. 4193/2025 del T.A.R. Lombardia – Milano”; - della nota RUP del 31.03.2026 prot. IA.2026.0031024, portante “avvio del procedimento volto all’annullamento in parte qua della Determinazione di n. 576 del 11 luglio 2025 relativa alla gara “ARIA_2023_039 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali” – Lotto n. 3 – Comunicazione ex art. 7 Legge n. 241/90”; - di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente rispetto ai suddetti, ivi comprese per quanto occorra le successive note del RUP (16.4.26, 21.4.2026 e 28.4.2026) portanti invio di documenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Polygon Spa società con socio unico in proprio e quale capogruppo dell'ATI con Certosa Servizi S.r.l. il 10/7/2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti e provvedimenti relativi al lotto 3 della gara ARIA 2023 039 procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: - nota RUP 30.3.2026 prot. IA.2026.0030505 del 30.03.2026; - nota RUP 31.3.2026 prot. IA.2026.0031024; - ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente rispetto ai suddetti, ivi comprese per quanto occorra le successive note del RUP (16.4.2026, 21.4.2026 e 28.4.2026) portanti invio di documenti; nonché per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti qui impugnati: - determinazione DG Aria n. 537 del 28.5.2026; - nota RUP Aria prot. 47769 del 26.5.2026; - ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto ai suddetti, anche non noto; e per la dichiarazione di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata con altro operatore economico e degli ordini e contratti attuativi eventualmente nelle more emessi e perfezionati per il Lotto 3 con la società consortile costituita tra Althea Italia spa e Omnia Servitia s.r.l. o con altro operatore economico, dichiarandosi sin d’ora la disponibilità del RTI ricorrente al subentro, con conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura o secondo i criteri determinati all’esito del giudizio.

Giustizia amministrativa202601680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di verifica dei requisiti e di conferma dell’aggiudicazione del Lotto 3 della gara per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, nonché avvio del procedimento di annullamento parziale dell’aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le note del RUP relative ai controlli ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 nei confronti dell’aggiudicataria, di un’impresa consorziata e di un’impresa ausiliaria, nonché l’avvio del procedimento volto all’annullamento parziale della determinazione di aggiudicazione del Lotto 3. Sono stati inoltre impugnati la determinazione del direttore generale di Aria e una nota del RUP, con domanda di inefficacia della convenzione e degli eventuali contratti attuativi stipulati con l’aggiudicataria o altro operatore, disponibilità al subentro e richiesta di risarcimento in forma specifica o per equivalente. In sede cautelare la ricorrente contestava, in sostanza, il giudizio di affidabilità e integrità morale espresso dalla stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicataria Althea e la conseguente conferma dell’aggiudicazione del Lotto 3.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Nella delibazione propria della fase cautelare, il Collegio non ha ravvisato profili di manifesta illogicità o irragionevolezza nel giudizio di affidabilità e integrità morale formulato dalla stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicataria, giudizio posto a fondamento della conferma dell’aggiudicazione del Lotto 3. L’esame del merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 4 novembre 2026, individuata anche in relazione alla trattazione, nella medesima data, di separati ricorsi concernenti la conferma dell’aggiudicazione dei Lotti 4 e 5. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    controlli ex art. 80 del D.lgs. 50/2016

    La stazione appaltante ha svolto i controlli relativi ai requisiti di affidabilità e integrità morale dell’operatore economico, dell’impresa consorziata e dell’impresa ausiliaria.

  • art. 7 l. 241/1990

    Comunicazione ex art. 7 Legge n. 241/90

    L’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’annullamento parziale della determinazione di aggiudicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la conferma dell’aggiudicazione fondata sul giudizio di affidabilità e integrità morale dell’aggiudicatario non presenta un idoneo fumus boni iuris quando non emergano profili di manifesta illogicità o irragionevolezza nella valutazione compiuta dalla stazione appaltante.
  • Il giudizio cautelare sul potere valutativo della stazione appaltante in ordine all’affidabilità dell’operatore economico resta circoscritto alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità e irragionevolezza, senza anticipare integralmente la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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