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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11064/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mascia è stato ritenuto responsabile della contravvenzione per omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) relativa all'anno d'imposta 2013, per un imponibile di poco inferiore a sei milioni di euro. In precedenza la società di cui era legale rappresentante aveva subito una condanna con patteggiamento per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con il ricorso in Cassazione l'imputato deduceva: (i) violazione dell'art. 15 c.p. e vizio di motivazione per mancato riconoscimento del rapporto di specialità/assorbimento tra il reato fiscale e la bancarotta (sostenendo che la condotta fosse la stessa e dovesse applicarsi il reato più grave); (ii) violazione dell'art. 649 c.p.p. per ne bis in idem processuale, perché il fatto storico era già stato giudicato nel procedimento di patteggiamento; (iii) vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che quelle attenuanti fossero già state riconosciute in regime di equivalenza nel procedimento per bancarotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di deduzione in sede di impugnazione di merito (art. 606 c.p.p.) e, comunque, manifestamente infondato sul merito: ha affermato che non sussiste rapporto di specialità tra il reato tributario (omesso versamento IVA) e la bancarotta fraudolenta impropria, poiché tutelano beni giuridici diversi e hanno strutture astratte differenti. Sul secondo motivo (ne bis in idem) la Corte ha ritenuto non violato l'art. 649 c.p.p.: la preclusione processuale opera solo in presenza di identità del fatto intesa nella triade condotta-nesso causale-evento; la mera coincidenza di fattori storici non è sufficiente e il procedimento tributario può procedere anche se il fatto è stato valutato sotto diversa qualificazione nel giudizio precedente. Sul terzo motivo il rigetto è per inammissibilità e manifesta infondatezza: il diniego delle attenuanti generiche è motivato (pregresse condanne e assenza di elementi positivi che giustificassero la mitigazione) e la valutazione del merito sulle attenuanti è insindacabile in Cassazione salvo travisamento probatorio non dimostrato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che incrimina l'omesso versamento dell'IVA. La Corte ha ritenuto che il reato tributario rechi tutela a un bene giuridico diverso rispetto alla bancarotta e abbia una struttura diversa (condotta omissiva che determina l'evento evasione fiscale).

  • art. 223, secondo comma, n. 2, Legge fallimentare

    Prevede la bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose che cagionano il fallimento. La Corte ha ritenuto che questa fattispecie richieda un 'evento' diverso (dissesto societario) e una diversa struttura dolosa, non assorbente rispetto al reato tributario.

  • art. 15 codice penale

    Principio di specialità invocato dal ricorrente. La Corte ha escluso l'applicabilità del principio perché le fattispecie non sono astrattamente coincidenti né riconducibili l'una all'altra per identità degli elementi costitutivi.

  • art. 649 codice di procedura penale

    Norma sul ne bis in idem processuale. La Corte ha richiamato che la preclusione opera solo in presenza di identità del fatto nella triade condotta-nesso causale-evento; non è sufficiente la sola identità della condotta o la sovrapposizione storica.

  • art. 606, comma 3, ultimo periodo, codice di procedura penale

    Regola la limitazione delle censure in cassazione alle questioni dedotte in appello. La Corte ha rilevato la preclusione perché il motivo di specialità non era stato espressamente dedotto in sede di gravame.

  • art. 62-bis codice penale

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche e la loro incompatibilità con l'incesuratezza. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha negato le attenuanti per carenza di elementi positivi e per precedenti condanne.

  • art. 133 codice penale

    Elenca gli elementi che il giudice deve considerare nella valutazione delle attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito ha adeguatamente richiamato e motivato i criteri pertinenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 200 del 21/07/2016

    Richiamata per chiarire che l'art. 649 c.p.p., dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale, non esclude automaticamente nuovi procedimenti sulla base della sola sovrapposizione storica dei fatti; va valutata l'identità del fatto secondo la triade condotta-nesso-evento.

Massime di principio

  • Il reato tributario di omesso versamento IVA e la bancarotta fraudolenta impropria possono concorrere: non sempre sussiste specialità o assorbimento, poiché tutelano beni diversi e hanno strutture diverse (evento fiscale vs dissesto societario).
  • Per invocare il ne bis in idem processuale ai sensi dell'art. 649 c.p.p. è necessario provare l'identità del fatto nella triade condotta-nesso causale-evento; la sola coincidenza storica o la medesima condotta non bastano.
  • Questioni di diritto non dedotte espressamente in sede d'appello possono essere precluse in Cassazione (art. 606 c.p.p.): è fondamentale sollevare e documentare i motivi già nel gravame di merito.
  • La valutazione del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente una valutazione di merito; in Cassazione è sindacabile solo se sussiste travisamento probatorio o motivazione contraddittoria, non per mera divergenza di valutazione.
  • In casi con precedenti procedimenti (es. patteggiamento per bancarotta) il PM può comunque procedere per reati diversi emergenti dallo stesso contesto fattuale, salvo che non sussista identità del fatto nel senso rigoroso richiesto dalla giurisprudenza.

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