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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-725/23

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 dicembre 2024. — M. sp. z o.o. I. SKA contro R. W. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Transazioni fra imprese – Contratto di locazione commerciale – Articolo 2, punto 8 – Nozione di “importo dovuto” – Rifatturazione degli oneri locativi e dei costi connessi alla locazione. — Causa C-725/23

Giurisprudenza europea62023CJ0725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, in una transazione commerciale come un contratto di locazione commerciale tra imprese, la nozione di "importo dovuto" della direttiva 2011/7/UE comprende non solo il canone o il corrispettivo principale, ma anche i rimborsi di spese e costi contrattualmente imputati al conduttore. L’interpretazione è fondata sul tenore letterale della norma, sul suo contesto e sull’obiettivo della direttiva di contrastare efficacemente i ritardi di pagamento. Ne consegue che anche tali somme, se non pagate tempestivamente, possono generare interessi di mora e l’importo forfettario minimo di EUR 40.

Nozione di "importo dovuto" ai sensi della direttiva 2011/7/UE: inclusione dei rimborsi di costi contrattualmente posti a carico del debitore in una locazione commerciale.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7/UE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "importo dovuto" comprende solo il corrispettivo della prestazione principale del contratto (fornitura di beni o prestazione di servizi) oppure anche le somme che il debitore si è contrattualmente impegnato a rimborsare al creditore per costi e spese sostenuti in esecuzione del contratto, come gli oneri locativi e i costi connessi alla locazione di un immobile commerciale.

Principio di diritto

L’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7/UE va interpretato nel senso che la nozione di "importo dovuto" non si limita al corrispettivo della prestazione principale del contratto, ma comprende anche le somme che il debitore, in forza del contratto, ha assunto l’obbligo di rimborsare al creditore per costi da questi sostenuti e connessi all’esecuzione del contratto; tali importi rientrano quindi nell’ambito dei pagamenti tutelati dalla direttiva ai fini degli interessi di mora e dell’importo forfettario di recupero.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 2, punti 1 e 8, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE

Nozione di "importo dovuto" nella direttiva 2011/7/UE

La Corte di giustizia, Nona Sezione, è intervenuta in sede di rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach in una controversia tra locatrice e conduttore relativa al recupero di fatture insolute connesse a un contratto di locazione commerciale. Il tema centrale riguardava l’interpretazione dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Fatti e procedimento principale

Le parti avevano concluso un contratto di locazione di un locale professionale, poi esteso a un secondo locale. Il contratto prevedeva, oltre al canone, il pagamento degli oneri relativi ai servizi di pubblica utilità e di un importo forfettario mensile per partecipazione a oneri, spese e costi connessi all’immobile, incluse le spese comuni e le imposte comunali. Dopo la risoluzione del contratto da parte della locatrice, quest’ultima ha chiesto il pagamento di ventisei fatture insolute e dell’importo forfettario di EUR 40 per ciascuna fattura non pagata alla scadenza.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se la nozione di "importo dovuto" ricomprendesse soltanto la somma principale dovuta come corrispettivo della prestazione caratteristica oppure anche il rimborso di spese sorte in relazione all’esecuzione del contratto, che il debitore si era impegnato contrattualmente a pagare.

Normativa rilevante e quadro sistematico

La Corte ha richiamato l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7, che ne definisce lo scopo e il campo di applicazione, nonché l’articolo 2, punti 1 e 8, che definiscono rispettivamente la "transazione commerciale" e l’"importo dovuto". Sono stati ricordati anche l’articolo 3, paragrafo 1, sugli interessi di mora e l’articolo 6, paragrafo 1, sull’importo forfettario minimo di EUR 40. Rilevanti, inoltre, i considerando 3, 8, 9 e 19, che evidenziano l’obiettivo di contrastare i ritardi di pagamento e di tutelare la liquidità delle imprese.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto osservato che un contratto di locazione di un locale professionale, tra imprese, costituisce una "transazione commerciale" ai sensi della direttiva 2011/7/UE, in quanto comporta una prestazione di servizi dietro corrispettivo. Ha quindi interpretato l’articolo 2, punto 8, valorizzando il dato letterale: l’espressione "comprese" mostra che l’elenco degli elementi inclusi nell’"importo dovuto" non è esaustivo, e la menzione di imposte, dazi, tasse e oneri indica che vi rientrano anche importi diversi dal corrispettivo principale, purché connessi al rapporto contrattuale e dovuti dal debitore.

La Corte ha inoltre sottolineato che l’interpretazione restrittiva, limitata al solo corrispettivo della prestazione principale, ridurrebbe indebitamente l’ambito della direttiva e lascerebbe scoperti i creditori rispetto ai ritardi su altri importi posti contrattualmente a carico del debitore. Ciò sarebbe contrario alla finalità della direttiva, che è quella di disincentivare i pagamenti tardivi e garantire un ristoro efficace dei costi di recupero, come emerge anche dal considerando 19.

Decisione e principio affermato

La Corte ha risposto che l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7/UE comprende, oltre al corrispettivo della prestazione principale, anche le somme che il debitore si è impegnato a rimborsare al creditore per costi sostenuti da quest’ultimo in esecuzione del contratto. Di conseguenza, tali importi possono essere considerati nell’ambito della disciplina sui ritardi di pagamento, con diritto agli interessi di mora e all’importo forfettario minimo previsto dalla direttiva.

Spese

La Corte ha precisato che la causa costituisce un incidente nel procedimento principale e che spetta al giudice nazionale statuire sulle spese, mentre le spese sostenute dagli altri soggetti intervenuti non sono rifondibili.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamentotransazioni commercialilocazione commercialerecupero creditiinteressi di mora

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