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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11303/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un automobilista aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti quando, mentre percorreva una strada provinciale, un capriolo aveva improvvisamente invaso la carreggiata urtando il veicolo. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base dell'art. 2052 c.c.; in appello la Regione aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della pretesa, perché il Tribunale aveva qualificato la responsabilità dell'ente come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ponendo a carico del danneggiato la prova della colpa specifica della Regione e ritenendola non dimostrata. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2043 c.c. e della l. 157/1992, sostenendo che i danni da fauna selvatica ricadono nell'ambito dell'art. 2052 c.c., poiché la Regione è l'ente cui sono attribuiti i poteri di gestione, tutela e controllo del patrimonio faunistico, con conseguente onere della prova del caso fortuito a carico dell'ente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio per cui i danni cagionati da fauna selvatica vanno inquadrati nell'art. 2052 c.c. come criterio di imputazione oggettiva, non nell'art. 2043 c.c.; ha quindi censurato il Tribunale per avere richiesto la prova della colpa della Regione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, affinché riesamini i fatti applicando il regime dell'art. 2052 c.c. e verifichi dapprima la prova della dinamica del sinistro e della condotta del danneggiato, e poi l'eventuale prova liberatoria del fortuito da parte della Regione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    non configura una presunzione, ma un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità fondato sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale; per i danni da fauna selvatica si applica alla Regione, che può liberarsi solo provando il caso fortuito

  • art. 2043 c.c.

    non è la norma di riferimento per i danni cagionati da fauna selvatica, salvo i casi in cui non operi il criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c.; la responsabilità per colpa dell'ente non è il parametro applicabile nella fattispecie

  • art. 2054, comma 1, c.c.

    la presunzione di colpa del conducente può venire in rilievo solo dopo la prova positiva della dinamica del sinistro e dell'esclusione di un ruolo causale o concausale della condotta di guida

  • l. 157/1992

    attribuisce alla Regione i poteri di gestione, tutela e controllo del patrimonio faunistico, rilevanti ai fini dell'imputazione della responsabilità per i danni da fauna selvatica

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità per la soluzione della controversia

  • art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

    è il vizio dedotto con il motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • I danni cagionati da fauna selvatica devono essere ricondotti, nei confronti dell'ente pubblico competente alla gestione del patrimonio faunistico, al criterio di imputazione oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., e non alla responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c.
  • Nel giudizio risarcitorio per collisione tra veicolo e animale selvatico, il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento e l'esclusione di un ruolo causale o concausale della condotta di guida; solo in seguito può venire in rilievo la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.c.
  • L'ente pubblico può liberarsi da responsabilità soltanto dimostrando il caso fortuito, cioè che il comportamento dell'animale sia stato causa autonoma, eccezionale e imprevedibile, tale da rendere inevitabile l'evento anche con l'adozione delle più adeguate misure di gestione faunistica.
  • Il mancato accertamento in fatto della dinamica del sinistro e dell'eventuale fortuito impedisce la correzione della motivazione e impone la cassazione con rinvio, quando il giudice di merito abbia applicato un errato criterio di imputazione della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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