Cassazione Penale, Sentenza n. 31546/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio relativo all'utilizzabilità di dichiarazioni contenute in un verbale redatto quando l'imputato era "cliente" del servizio, deducendo violazione delle norme sul verbale e sulla prova; (2) mancata motivazione in ordine alla conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria (art.133 cod.pen. e art.53 L. 24/11/1981 n.689), prospettando la violazione di legge e del principio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo in relazione alla disciplina sopravvenuta che ha reso il reato di furto procedibile a querela (d.lgs. 10/10/2022 n.150 e successive modifiche). Poiché dagli atti non risulta presentata querela dalla persona offesa, neppure entro il termine rilevante (30 marzo 2023), la Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il primo motivo non ha determinato l'accoglimento che incidesse sull'esito finale: la decisione è stata pronunciata per difetto di querela e non per questioni probatorie o di motivazione della Corte territoriale.
Norme richiamate
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, comma 1, lett. i)
Il reato di furto contestato è stato ricompreso tra quelli divenuti procedibili a querela; la modifica ha inciso sulla procedibilità dell'azione penale
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Per reati commessi prima dell'entrata in vigore ma resi perseguibili a querela dal d.lgs. 150/2022, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore (30/12/2022) se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; ne consegue che, in assenza di querela entro il termine utile, l'azione è improcedibile
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito
art. 5-bis; legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199
Modifiche e conversione che hanno inciso sull'entrata in vigore e sull'applicazione temporale delle disposizioni relative alla procedibilità a querela, richiamate dalla Corte per determinare i termini di querela
codice di procedura penale
art. 606, comma 1 (motivi di ricorso in cassazione)
Articolo invocato dal ricorrente per articolare i motivi di nullità e vizio di motivazione; la Corte ha valutato i motivi ai sensi di legge ma ha deciso per l'improcedibilità su base normativa sopravvenuta
codice penale
Norma sulla conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria; rilevata nel ricorso ma la decisione finale si è basata sull'improcedibilità per difetto di querela
legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata in relazione alla conversione delle pene; oggetto di censura nel ricorso sul mancato esame della richiesta di conversione da parte della Corte territoriale, ma non decisiva rispetto all'improcedibilità accertata dalla Cassazione
Massime di principio
- Se la fattispecie è stata resa perseguibile solo a querela dalla normativa sopravvenuta, occorre verificare se la querela sia stata effettivamente presentata nei termini previsti: in assenza di querela la pubblica accusa è improcedibile e il procedimento deve essere estinto.
- Per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che modifica la procedibilità, i termini per proporre la querela possono decorrere dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; far valere tempestivamente tale decorrenza è fondamentale per la continuazione dell'azione penale.
- In cassazione, anche se vengono sollevati vizi di motivazione o di utilizzabilità della prova, la Corte può pronunciarsi sull'improcedibilità per questione di diritto sopravvenuta che rende irrilevanti i profili meramente probatori o di motivazione della Corte territoriale.
- La difesa deve considerare sia i profili sostanziali (es. conversione della pena) sia quelli processuali introdotti da modifiche legislative sopravvenute; una verifica normativa preliminare può portare all'estinzione del procedimento senza necessità di riesame del merito.
- Il Procuratore Generale in sede di cassazione può chiedere l'annullamento limitatamente a specifici motivi; tuttavia la Corte può estendere la decisione applicando norme sopravvenute che determinano l'improcedibilità dell'azione.
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