Cassazione Penale, Sentenza n. 25766/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 75 d.lvo n. 159/2011 per essersi allontanato dal comune di obbligo di soggiorno senza preventiva autorizzazione. Venivano proposti due motivi principali: (1) vizio sull'elemento soggettivo del reato: Mormorio sosteneva di aver agito nella convinzione della liceità del viaggio fino a Trapani perché aveva comunicato il trasferimento alle forze dell'ordine sia nel luogo di partenza (Bazzano) sia in quello di arrivo (Petrosino), e dunque mancava il dolo; la difesa ha inoltre richiamato, in sede di ricorso, il basso livello di scolarizzazione come causa di un errore inevitabile di diritto. (2) illegittimo diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), in quanto la condotta era stata caratterizzata dalla trasparenza e dalla comunicazione agli organi di pubblica sicurezza, indicativa di assenza di volontà di eludere i controlli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti avevano contenuto meramente di fatto e di merito e introducevano argomentazioni non adeguatamente sviluppate nei gradi di merito (in particolare la questione del basso livello di scolarizzazione non era stata sollevata in appello). Quanto all'elemento soggettivo, i giudici di merito avevano accertato come fatto che il comandante della stazione dei carabinieri di Bazzano avesse specificamente informato Mormorio della necessità di ottenere un'autorizzazione preventiva dal Tribunale, circostanza che smentiva la tesi della ignoranza o dell'errore inevitabile. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto sindacabile solo in chiave di merito, non di legittimità. Conseguentemente il provvedimento di condanna (uno anno e sei mesi di reclusione, applicazione della recidiva reiterata e negazione delle attenuanti) è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma ritenuta equa di euro tremila.
Norme richiamate
art. 75 d.lvo n. 159/2011
Norma sostanziale in base alla quale è stata contestata la condotta (violazione degli obblighi connessi a misure di prevenzione personale); la Corte ha ritenuto sussistente la violazione poichè l'imputato si era allontanato senza l'autorizzazione richiesta.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti in ragione dei precedenti penali e della spiccata capacita' a delinquere, decisione non sindacabile in cassazione se non con argomentazioni di diritto.
art. 5 cod. pen.
Riguarda l'errore sul diritto che può incidere sul dolo; la Corte ha osservato che la tesi dell'errore inevitabile di diritto (per scarsa scolarizzazione) è un argomento di merito e non era stato proposto in appello, perciò non utilizzabile in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile: la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e disposto il versamento alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', è possibile comminare una sanzione pecuniaria; la Corte di cassazione ha applicato tale principio determinando in euro 3000 la somma da versare.
Giurisprudenza di Sez. 1 (es. n. 6937/1989 e n. 42795/2017)
Sostenuto il principio consolidato secondo cui l'errore relativo al contenuto della misura di prevenzione personale riguarda il contenuto del precetto penale; ciò non significa automaticamente che l'errore sia scusabile: va valutata la causa e la inevitabilità dell'errore.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile proporre argomenti nuovi o valutazioni di merito non adeguatamente svolte nei gradi di merito: i motivi devono essere strutturati come questioni di diritto e confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici del merito.
- L'errore circa il contenuto di una misura di prevenzione (o altro precetto) è qualificato come errore sul precetto penale; per invocarlo come causa che esclude il dolo occorre documentare e dimostrare l'inevitabilità dell'errore e averlo tempestivamente prospettato nei precedenti gradi.
- La comunicazione agli organi di pubblica sicurezza non sostituisce l'autorizzazione giudiziale quando il precetto richiede espressamente autorizzazione: l'avvenuta informazione ricevuta dalle forze dell'ordine (es. l'avviso di dover ottenere autorizzazione dal Tribunale) può costituire prova della consapevolezza dell'obbligo.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione di merito che il giudice di legittimità sindaca solo nei limiti del principio di motivazione e delle questioni di diritto; precedenti penali e capacità a delinquere pesano negativamente sul riconoscimento.
- Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile per genericità o contenuto di merito, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; per evitarlo è necessario proporre motivi specifici di diritto e non meri riproposizioni della rivalutazione fattuale.
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