Sentenza del 03/03/2015 n. 1241 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnabilità atti - Sollecito di pagamento - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il sollecito di pagamento, sostenendone l'impugnabilità e chiedendo di poter chiarire immediatamente la propria posizione tributaria. Il sollecito contiene infatti una pretesa fiscale determinata e può produrre un interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale, anche se non rientra espressamente nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La sentenza afferma in linea generale che il sollecito di pagamento è impugnabile, poiché contiene una pretesa tributaria definita. I requisiti dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 sono riferiti agli atti tipici di accertamento e riscossione e non devono essere applicati rigidamente agli atti atipici. Tuttavia, nel caso concreto, il sollecito è stato ritenuto non impugnabile perché ometteva l'indicazione delle modalità di ricorso e del responsabile del procedimento. L'esito concreto è quindi favorevole al resistente, pur restando valido il principio generale dell'impugnabilità del sollecito.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili riguarda principalmente gli atti tipici di accertamento e riscossione. Per gli atti atipici, come il sollecito di pagamento, la tutela può essere riconosciuta quando l'atto contiene una pretesa tributaria determinata e sussiste un interesse concreto del contribuente a impugnarlo.
Massime di principio
- Un sollecito di pagamento può essere impugnato anche se non è espressamente indicato nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, quando rende attuale e determinata una pretesa tributaria.
- Per gli atti atipici non è necessario che siano presenti tutti i requisiti formali previsti per gli atti tipici di accertamento o riscossione.
- L'impugnabilità concreta può dipendere dal contenuto dell'atto e dalla presenza delle informazioni necessarie per consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
- L'omessa indicazione delle modalità di ricorso e del responsabile del procedimento può comportare, secondo l'orientamento richiamato, la non impugnabilità del sollecito.
- La possibilità di impugnare un atto non implica automaticamente la vittoria nel merito: occorre verificare anche la regolarità formale dell'atto e l'effettivo interesse alla tutela immediata.
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