Ordinanza n. 6911/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del rigetto della domanda di cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio, il difensore ha depositato una dichiarazione di rinuncia al mandato. Il Tribunale ha rilevato che tale rinuncia non produce effetti interruttivi o sospensivi del processo e che il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione. Tuttavia, non è risultato andato a buon fine l'avviso di convocazione dell'udienza camerale odierna né quello dell'udienza precedente, comunicati al difensore del ricorrente. Per salvaguardare il diritto di difesa, il Collegio ha ritenuto necessario rinviare la causa e disporre verifiche presso la Segreteria circa l'eventuale cancellazione del difensore dall'albo professionale.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del rigetto della domanda di cittadinanza. Ha disposto la fissazione di una successiva camera di consiglio con separato decreto del Presidente e ha incaricato la Segreteria di verificare l'eventuale cancellazione del difensore dall'albo professionale e di compiere gli adempimenti conseguenti. La rinuncia al mandato è stata ritenuta priva di effetti interruttivi o sospensivi del processo, ma il rinvio è stato disposto per garantire l'effettività del diritto di difesa, non essendo andati a buon fine gli avvisi di convocazione. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 39 c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile consente di applicare al processo amministrativo la disciplina rilevante in materia di effetti della rinuncia al mandato difensivo.
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato non determina, da sola, l'interruzione o la sospensione del processo; il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione.
art. 301, comma 3, c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo difensore, non produce effetto interruttivo nel processo amministrativo.
art. 79 c.p.a.
In combinato disposto con la disciplina processualcivilistica richiamata, esclude l'effetto interruttivo della rinuncia al mandato difensivo nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia al mandato da parte del difensore non determina l'interruzione o la sospensione del giudizio, anche se il difensore non sia stato ancora sostituito; fino alla sostituzione, il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi nel processo in corso.
- Quando gli avvisi di convocazione dell'udienza camerale non risultano andati a buon fine e ciò può compromettere il diritto di difesa della parte, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio e disporre gli accertamenti necessari sulla posizione del difensore.
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