Sentenza del 07/08/2015 n. 16597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente maggiori compensi per L. 39.994.000, con conseguenti maggiori imposte Irpef, Irap e Iva, utilizzando un accertamento analitico-induttivo fondato sulla differenza tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media del settore. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR deducendo, tra l'altro, l'insufficiente e contraddittoria motivazione, l'errato rilievo attribuito a un accertamento con adesione non perfezionato e la violazione delle norme sull'accertamento presuntivo, sostenendo che le medie di settore non potessero essere considerate prova assoluta dei maggiori compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa ad altra sezione della medesima CTR, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che il solo scostamento dalla media di settore non è sufficiente a fondare l'accertamento induttivo, salvo che raggiunga livelli di grave abnormità e irragionevolezza o sia accompagnato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. La CTR avrebbe dovuto esaminare concretamente le circostanze dedotte dal contribuente, tra cui l'incarico nella Commissione edilizia del Comune di Roma, la conseguente limitazione dell'attività professionale, la separata indicazione di parte dei compensi e il minore impegno lavorativo derivante dall'età e dalla pensione. È stato inoltre escluso che il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione potesse, da solo, legittimare l'accertamento.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo, ma l'Amministrazione deve fondarlo su elementi idonei a rendere inattendibile la contabilità e non sul solo scostamento dalla media del settore.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
L'accertamento ai fini Iva non può essere basato automaticamente su dati statistici, essendo necessario il ricorrere delle condizioni previste dalla legge e di elementi probatori adeguati.
D.P.C.M. 29 marzo 1997
Le medie di settore costituiscono regole di esperienza derivanti da elaborazioni statistiche e non fatti storicamente provati; pertanto, non integrano da sole una prova presuntiva sufficiente.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Le disposizioni hanno consentito di denunciare, rispettivamente, la violazione di legge e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto alle medie di settore non legittima automaticamente un accertamento induttivo: deve essere grave, significativo e accompagnato, se necessario, da ulteriori elementi concreti.
- Le medie e gli studi di settore hanno valore di parametro o regola di esperienza, non di prova assoluta; il contribuente deve poter dimostrare le ragioni specifiche dello scostamento.
- Il giudice deve esaminare individualmente le circostanze personali e professionali addotte dal contribuente, come limitazioni territoriali all'attività, ridotto impegno lavorativo, pensionamento o diversa contabilizzazione dei compensi.
- L'Amministrazione deve motivare l'accertamento considerando la situazione concreta del contribuente e deve indicare elementi gravi, precisi e concordanti, non limitarsi al confronto statistico.
- Un accertamento con adesione non perfezionato per mancato pagamento non costituisce, da solo, una prova della fondatezza dell'accertamento originario né sana le carenze motivazionali dell'atto.
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