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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4516/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (artt. 300, comma 4 e 657, comma 4 c.p.p.): il ricorrente sosteneva che non era stata valutata la data di commissione del reato (indicata in imputazione fino a metà 2015) e che quindi il periodo di custodia cautelare subito non poteva invece considerarsi successivo alla commissione del fatto; chiedeva la declaratoria di inefficacia della misura cautelare perché la durata della custodia sarebbe risultata non inferiore alla pena inflitta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che sussisteva una pluralità di reati permanenti in successione temporale riconosciuti con vincolo di continuazione dalla Corte d'appello; ha applicato il principio per cui lo stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli, quindi la parte di custodia cautelare sovrapposta ad altra detenzione esecutiva non è computabile a titolo di pena per il fatto poi condannato. Il ricorrente non ha indicato i periodi esatti di sovrapposizione né si è confrontato con la giurisprudenza consolidata; la difesa ha inoltre confuso commissione e consumazione nei reati permanenti e non ha contestato le risultanze documentali relative all'inizio della misura (dal 2018). Per questi motivi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), e ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 300, comma 4 cod. proc. pen.

    La disposizione prevede che la custodia cautelare perde efficacia quando la sua durata risulti non inferiore alla pena irrogata con la sentenza di condanna; la Corte la interpreta insieme ad altre norme per valutare l'efficacia temporale della misura, ma precisa che ciò non autorizza a imputare lo stesso periodo di privazione della libertà a più titoli diversi quando vi è sovrapposizione con esecuzione pena

  • art. 657 cod. proc. pen. (richiamato art. 657, comma 1 nella motivazione)

    Regole sul computo della pena e sul fatto che la pena detentiva per il fatto per cui si è eseguita la detenzione sincrona andrà scontata tenendo conto del principio che lo stesso periodo non può essere imputato a due pene distinte

  • art. 297, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 300 c.p.p. per delineare la disciplina della compatibilità degli effetti della misura cautelare con l'esecuzione di pena, contribuendo alla costruzione di una disciplina unitaria sulla durata e gli effetti della detenzione cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Predisposizione di adempimenti a carico dell'istituto penitenziario in caso di provvedimenti che non determinano la rimessione in libertà; la cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Se vi sono più reati permanenti con riconoscimento di continuazione, occorre verificare i periodi di detenzione e le eventuali sovrapposizioni: lo stesso periodo di privazione della libertà non può essere imputato a più pene distintamente.
  • Per ottenere la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 4, è necessario dimostrare con precisione temporale che la durata della misura cautelare, al netto di eventuali periodi già imputati in esecuzione di pena per altro titolo, risulti non inferiore alla pena inflitta; la difesa deve indicare i periodi esatti di sovrapposizione e i termini di decorrenza.
  • Nei reati permanenti va distinta la 'commissione' dalla 'consumazione': la difesa deve argomentare correttamente quale momento rileva ai fini del confronto con la durata della custodia cautelare.
  • Esiste giurisprudenza divergente: una linea ammette di computare anche periodi di esecuzione pena compatibili con lo stato di detenzione ai fini dell'art. 300 c.p.p., ma la linea tradizionale esclude che lo stesso periodo sia imputato a due titoli; bisogna conoscere quale orientamento applica il giudice competente e motivare il contrario se si invoca la linea minoritaria.
  • La documentazione amministrativa (certificati di detenzione, ordini di esecuzione) è essenziale: la parte che impugna deve confrontarsi con tali risultanze e specificare i calcoli temporali per evitare l'inammissibilità.

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