Cassazione Penale, Ordinanza n. 40371/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché le censure attengono al trattamento sanzionatorio di una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., ma la pena concordata non è illegale. Per effetto dell'inammissibilità, applica le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè nel quadro di un accordo sulla pena. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio: lamenta, in particolare, la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la pena concordata dalle parti non risulta illegale e che, in tale situazione, i suddetti vizi non sono deducibili in cassazione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di merito pronunciata sulla base di concordamento sulla pena limita i motivi deducibili in cassazione in relazione al trattamento sanzionatorio, salvo che la pena concordata sia illegale.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, incluse spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili in cassazione censure sul trattamento sanzionatorio quando la pena concordata tra le parti non presenti profili di illegalità.
- Le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche o alla mancata esclusione della recidiva non superano il vaglio di ammissibilità se si inseriscono in un accordo sulla pena validamente definito e non illegale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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