Cassazione Civile, Sentenza n. 14550/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per gli anni 2001-2006 l’amministrazione aveva richiesto alla società fornitrice il pagamento dell’addizionale provinciale sull’accisa relativa all’energia elettrica fornita a una società utilizzatrice di immobili. Quest’ultima aveva locato parte dei locali a terzi, i quali consumavano autonomamente l’energia. L’imposta non era stata versata sul consumo complessivo, computato unitariamente e ritenuto superiore al limite mensile di 200.000 kWh previsto per l’addizionale. L’amministrazione considerava la fornitrice soggetto passivo e responsabile del corretto calcolo del tributo; il giudice di merito aveva invece ritenuto distinti il rapporto di fornitura e i successivi rapporti di locazione e aveva escluso la responsabilità della fornitrice, anche in ragione dell’esito favorevole alla società utilizzatrice di un separato giudizio. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 59/34/2012 depositata l’11 giugno 2012, aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia ha proposto cinque motivi: i primi due denunciavano ultrapetizione e violazione delle regole processuali per avere il giudice esaminato d’ufficio l’insussistenza della solidarietà; il terzo contestava l’esclusione della soggettività passiva e della responsabilità della fornitrice secondo la disciplina delle accise; il quarto censurava il ritenuto legittimo cumulo dei consumi; il quinto deduceva vizio motivazionale e omessa considerazione di elementi relativi al rapporto d’imposta e alla qualifica di fabbricante e titolare di officina.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi: la questione dell’autonomia dei rapporti e del calcolo dell’addizionale era stata prospettata nel ricorso introduttivo e il giudice di merito aveva interpretato la domanda entro i limiti del thema decidendum; tale interpretazione, quale accertamento di fatto, non era sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Ha accolto il terzo motivo, precisando che la fornitrice, individuata nel caso come soggetto passivo dell’accisa, non perde tale qualità per il fatto che l’acquirente intermedio abbia consentito ai locatari di consumare l’energia. La struttura dell’accisa distingue il fatto generatore dalla condizione di esigibilità, e i passaggi commerciali intermedi non modificano l’identificazione del soggetto passivo; a quest’ultimo compete inoltre verificare la corretta determinazione dell’imposta e delle agevolazioni. Ha ritenuto che il consumo rilevante per l’addizionale provinciale vada riferito a ciascun distinto punto di acquisto e che la fruizione autonoma dell’energia da parte dei locatari non consentisse il cumulo dei loro consumi con quelli dell’utilizzatrice ai fini del superamento del limite. Il quarto e il quinto motivo sono rimasti assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato senza rinvio la sentenza regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e condannato la controricorrente a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.300, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
artt. 112, 163, 183 e 189 c.p.c.
In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice di appello ha espresso una propria valutazione in ordine al contenuto del ricorso di primo grado ed ha ritenuto che non erano state introdotte domande nuove in appello nè che vi fosse stata ultrapetizione della pronuncia impugnata e, a tal proposito, ha precisato che il giudice di primo grado si era pronunciato nei limiti del thema decidendum.
La Corte esclude la violazione dei limiti della domanda e il vizio di ultrapetizione perché la questione era stata introdotta dalla contribuente e il giudice aveva deciso entro il thema decidendum.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Peraltro, qualora il giudice del gravame, come nel caso di specie, ha dato la sua interpretazione sul contenuto della domanda proposta, la decisione è censurabile esclusivamente sotto i profili della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e della correttezza della motivazione, secondo i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), posto che l’interpretazione del contenuto e della portata della domanda integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.
L’interpretazione del contenuto e della portata della domanda è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile nei limiti indicati, non mediante una mera diversa lettura della domanda.
art. 1292 c.c.
Sebbene, invero, non sia corretta la configurabilità, nel caso di cessione di energia elettrica, di un rapporto di sostituzione di imposta (vd. Cass. civ., 19 aprile 2013, n. 9567), come postulato dalla ricorrente, tuttavia, quel che rileva, tenuto conto del contenuto complessivo del motivo di censura in esame, è la circostanza che, comunque, è la violazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 52 e ss., che è stata prospettata, sotto il profilo, in particolare, della non corretta esclusione della responsabilità di Enipower s.p.a., individuata quale soggetto passivo dell’obbligazione di pagamento dell’addizionale provinciale in esame.
La Corte non fonda la decisione sull’esistenza di una sostituzione d’imposta né sviluppa una regola autonoma sull’art. 1292 c.c.; la questione decisiva è la soggettività passiva della fornitrice secondo la disciplina delle accise.
D.Lgs. n. 504/1995, artt. 52 e 53
Pertanto, i fatti generatori dell’obbligazione di pagamento dell’accisa identificano soggetti ben determinati, coerentemente con la caratterizzazione tipologica delle accise che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo.
Per l’individuazione del soggetto passivo dell’accisa rilevano i fatti generatori dell’obbligazione, non i successivi passaggi commerciali tra soggetti che non realizzano tali fatti.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 56
Ciò evidenzia la possibilità del soggetto passivo di verificare la sussistenza dei presupposti per le agevolazioni o per le esenzioni e pone l’Agenzia nelle condizioni di liquidare l’imposta e di svolgere i propri controlli.
L’obbligo di versamento con rivalsa e gli adempimenti del soggetto passivo presuppongono che quest’ultimo verifichi i presupposti per l’applicazione delle agevolazioni e determini correttamente l’imposta.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 55, comma 5
E la dichiarazione, “oltre alle indicazioni occorrenti per l’individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell’officina, codice fiscale e numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta” (D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 55, comma 5, nel testo antecedente al 2007, riprodotta e integrata dall’art. 53, comma 8, nel testo novellato nel 2007).
La dichiarazione annuale deve contenere gli elementi necessari all’accertamento del debito d’imposta, coerentemente con l’obbligo del soggetto passivo di curarne la corretta determinazione.
D.L. n. 511/1988, art. 6, comma 1, lett. c)
In tema di imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica, l’addizionale provinciale, prevista dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6, in ordine a qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese, si applica in relazione a ciascun distinto punto di acquisto dell’energia, anche se una pluralità di essi facciano capo ad un medesimo soggetto giuridico esercente un’unitaria attività produttiva, posto che il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 54, comma 3 – unica disposizione relativa all’officina delle imprese acquirenti di energia elettrica per farne rivendita o uso proprio – facendo riferimento alle linee di distribuzione, ha riguardo ad una situazione sovrapponibile a quella descritta dal precedente comma 2, che, relativamente al fabbricante, prevede la figura delle officine distinte perchè esercitate in luoghi distinti, anche se messi in comunicazione attraverso un’unica linea di distribuzione, rendendo rilevante il luogo di fornitura dell’energia”. Sicchè, la circostanza che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. ha locato a terzi parte dei propri immobili, con fruizione autonoma dell’energia elettrica da parte di ciascun singolo locatario, non poteva correttamente comportare il cumulo del consumo di energia ai fini del superamento del limite di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 1, lett. c).
Il limite mensile per l’addizionale provinciale va applicato con riferimento a ciascun distinto punto di acquisto; consumi autonomi presso distinti luoghi di fornitura non vanno sommati per superare il limite.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ritiene fondato il terzo motivo perché il giudice d’appello ha escluso la responsabilità della società fornitrice senza considerare la struttura dell’accisa e l’individuazione del soggetto passivo secondo la disciplina normativa applicabile.
La norma processuale individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall’Agenzia e accolto dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per le medesime ragioni prospettate con il primo motivo, qui riproposte sotto il diverso profilo della nullità della sentenza.
La norma è richiamata per il motivo di nullità processuale, che la Corte rigetta insieme al primo motivo.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 21 e 24
In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice di appello ha espresso una propria valutazione in ordine al contenuto del ricorso di primo grado ed ha ritenuto che non erano state introdotte domande nuove in appello nè che vi fosse stata ultrapetizione della pronuncia impugnata e, a tal proposito, ha precisato che il giudice di primo grado si era pronunciato nei limiti del thema decidendum.
Nel giudizio tributario la Corte esclude che la decisione abbia oltrepassato le domande e i motivi introdotti, rilevando che la questione era ricompresa nel thema decidendum.
Massime di principio
- Nella disciplina delle accise, la soggettività passiva si individua in base alla realizzazione dei fatti generatori dell’imposta; la successiva intermediazione commerciale e i rapporti tra l’acquirente e gli utilizzatori finali non trasferiscono né eliminano tale qualità.
- La distinzione tra fatto generatore dell’accisa e momento di esigibilità comporta che il consumo rileva ai fini dell’esigibilità dell’obbligazione tributaria, già sorta con il fatto generatore, e non determina di per sé l’identità del soggetto passivo.
- Il soggetto passivo tenuto al versamento e agli adempimenti dichiarativi deve verificare la corretta determinazione dell’imposta, inclusa la sussistenza dei presupposti per agevolazioni ed esenzioni.
- Ai fini dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, il limite mensile di consumo va riferito a ciascun distinto punto di acquisto; la fruizione autonoma dell’energia da parte di utilizzatori presso distinti punti non consente di cumularne i consumi per superare il limite.
- L’interpretazione della domanda giudiziale e l’individuazione del suo oggetto costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; quando tale interpretazione sia stata compiuta e motivata, non è riesaminabile in cassazione con una mera diversa lettura della domanda.
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