Sentenza n. 8571/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, chiedendo la declaratoria dell'obbligo del MAECI e della competente Ambasciata d'Italia a Islamabad di provvedere con un atto espresso sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. Nelle more dell'esame della domanda cautelare, l'Amministrazione ha comunicato che la sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso. Il ricorrente non ha formulato contestazioni rispetto a tale sopravvenienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'avvenuta convocazione del ricorrente e l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia richiesta contro il silenzio, poiché l'Amministrazione aveva avviato il procedimento. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, ravvisando giusti motivi nella situazione di fatto, caratterizzata dal flusso massiccio di richieste di visto gravante sulla rappresentanza diplomatica in Pakistan e dalla particolare complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla domanda cautelare pendente nelle more del giudizio; il testo non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione avvia il procedimento e adotta gli atti necessari a dare seguito all'istanza del privato, facendo venir meno l'utilità concreta della pronuncia sull'obbligo di provvedere.
- La convocazione dell'interessato da parte dell'ufficio competente per formalizzare l'istanza costituisce, ai fini dell'interesse a ricorrere contro il silenzio, un elemento idoneo a dimostrare l'attivazione del procedimento amministrativo.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenuta improcedibilità deriva dall'attivazione dell'amministrazione nelle more del giudizio e ricorrono ulteriori giusti motivi, quali il rilevante carico di richieste e la complessità dell'iter amministrativo.
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