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Sentenza

Sentenza del 13/06/2017 n. 3393 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Organo ispettivo - Rinvenimento contabilità non ufficiale - Maggiori ricavi non contabilizzati - Presunzione oggettiva - Soggetto contribuente - Prova contraria - Compiuto assolvimento - Ente impositore - Mancata considerazione - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito del rinvenimento, da parte dell'organo ispettivo, di una contabilità non ufficiale, l'Amministrazione finanziaria aveva presunto l'esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati e aveva emesso il relativo accertamento. Il contribuente aveva però fornito, già durante la fase istruttoria della verifica, elementi e prova contraria idonei a contestare la presunzione. La doglianza riguardava la mancata valutazione di tali elementi da parte dell'ente impositore.

La decisione

La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima, poiché l'accertamento era stato formato senza considerare adeguatamente la prova contraria offerta dal contribuente. Il rinvenimento della contabilità non ufficiale poteva fondare una presunzione di maggiori ricavi, ma tale presunzione doveva essere verificata alla luce degli elementi contrari forniti dal contribuente. L'omessa valutazione di tali elementi ha comportato l'illegittimità della pretesa.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi indicati nella dichiarazione risultano incompleti, falsi o inesatti, anche sulla base di presunzioni. Tuttavia, la presunzione derivante dal rinvenimento di una contabilità non ufficiale non esonera l'Amministrazione dal considerare e valutare la prova contraria fornita dal contribuente.

  • Art. 2697 Codice civile

    Ripartisce l'onere della prova tra le parti. L'Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il contribuente può fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e deve poter contrastare concretamente la presunzione utilizzata per l'accertamento.

Massime di principio

  • Il rinvenimento di una contabilità parallela o non ufficiale può costituire un elemento presuntivo serio per accertare maggiori ricavi, ma non determina automaticamente la fondatezza integrale della pretesa fiscale.
  • Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione devono essere valutate insieme a tutti gli elementi acquisiti durante la verifica, compresa la documentazione e la prova contraria presentata dal contribuente.
  • La mancata considerazione di elementi difensivi rilevanti, tempestivamente forniti nella fase istruttoria, può rendere illegittimo l'accertamento per carenza o incompletezza della motivazione e dell'istruttoria.
  • Il contribuente che intende contrastare una presunzione fiscale deve offrire elementi concreti, documentati e coerenti, non mere contestazioni generiche.
  • In situazioni analoghe, l'accertamento può essere contestato quando l'ente impositore abbia valorizzato soltanto gli elementi a carico, omettendo di esaminare la prova contraria idonea a ridimensionare o escludere i maggiori ricavi presunti.

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