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Sentenza

Sentenza n. 2109/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 391/2025, depositata e resa pubblica il 16 aprile 2025, Sez. Lavoro, r.g. 2/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 30 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 13 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202504988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025 e condannato l'amministrazione a renderla disponibile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2024/2025, del valore di 500 euro, e aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione tale beneficio o altro equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto di ordinare al Ministero l'esecuzione integrale del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, di nominare un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per adottare gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a garantire l'attuazione della decisione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi, incluso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • d.m. 55/2014

    È stato richiamato per la liquidazione delle spese legali secondo i valori medi, ridotti in considerazione della serialità e della non particolare complessità della controversia.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    È stato richiamato quale base per la riduzione dei compensi rispetto ai valori medi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato anche quando il titolo sia stato pronunciato dal giudice ordinario, purché attribuisca al giudice amministrativo i poteri di esecuzione previsti dagli artt. 112 e seguenti c.p.a.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di promuovere l'azione esecutiva e il giudizio di ottemperanza.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato e può utilizzare, in caso di incapienza delle risorse dell'amministrazione soccombente, gli strumenti contabili e finanziari specificamente previsti dalla legge, incluso il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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